Tutela del consumatore: foro competente in caso di prodotto difettoso

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha fornito chiarezza sui criteri per determinare il giudice competente all'interno dell'UE in situazioni di danni causati da fatti illeciti, secondo quanto definito nell'articolo 7, punto 2 del Regolamento dell'Unione Europea n. 1215/2012.

Tutela del consumatore: foro competente in caso di prodotto difettoso

In una controversia, la Corte di Giustizia è stata consultata per chiarire dove, ai fini della competenza giurisdizionale, si verifichi l'evento dannoso in casi di illecito civile riguardanti danni derivanti dall'installazione fraudolenta di un software su un'auto.

Nel marzo 2019 un cittadino austriaco, assieme alla moglie, ha acquistato un camper da un concessionario tedesco. Il veicolo è stato consegnato presso un magazzino situato in Austria, nello specifico a Salisburgo. Il ricorrente sostiene che il camper conteneva un dispositivo di manipolazione che comprometteva i sistemi di controllo delle emissioni, violando il Regolamento CE n. 715/2007. In risposta, ha intentato un'azione legale per responsabilità extracontrattuale contro FCA Italy e FPT Industrial, entrambe società italiane coinvolte nella fabbricazione del veicolo. L'azione è stata proposta avanti al tribunale di Salisburgo, ma FPT Industrial ha sollevato eccezione di giurisdizione, affermando che l'evento dannoso si è verificato nel luogo di acquisto del veicolo; pertanto, la competenza spetta ai tribunali tedeschi.

L'eccezione viene accolta, ma il cittadino austriaco presenta appello alla Corte Suprema austriaca, che soleva questione di giurisdizione alla Corte di Giustizia affinché chiarisca, se riguardo al luogo in cui si verifica il danno, occorra aver riguardo al luogo di stipula del contratto, o al luogo di consegna del veicolo, o, infine al luogo del manifestarsi del difetto che lo ha causato.

La Corte di Giustizia ha stabilito che il luogo in cui si verifica il danno è dove l'evento dannoso si manifesta realmente (l’aggiunta del dispositivo illegale), ossia dove il veicolo è stato consegnato all'acquirente (in Austria) e non dove è stato stipulato il contratto di vendita (Germania) o dove ha sede il costruttore (Italia).

In particolare, la Corte ha specificato che il luogo di conclusione del contratto non è determinante ai fini dell'analisi della responsabilità civile del produttore, in situazioni dove vi sia un danno e un nesso causale tra tale danno e l'installazione fraudolenta di un dispositivo. Parimenti, se il danno non è puramente finanziario, non ha rilevanza neanche il luogo in cui sorge l'obbligo di effettuare un pagamento a tutto vantaggio del consumatore.

Quindi, la Corte ha stabilito che la questione rientra nell'ambito dell'articolo 7, punto 2 del Regolamento UE n. 1215/2012, affermando che, in casi in cui un veicolo, presumibilmente dotato di un dispositivo fraudolento da parte del costruttore in uno Stato membro, sia oggetto di un contratto di vendita in un altro Stato membro e sia consegnato all'acquirente in un terzo Stato membro, il luogo del danno materiale ricade in quest'ultimo Stato membro. (C. Giustizia UE sez. IX, 22 febbraio 2024, n. 81).

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