Trasferimento del rapporto di lavoro: il custode del condominio può manifestare il proprio dissenso?
Oggetto della pronuncia in esame è la dichiarazione di illegittimità da parte del Tribunale del trasferimento del rapporto di lavoro della custode da un condominio all'altro, sorto a seguito di frazionamento.

La Corte d'Appello ha precisato che l'articolo 129 del CCNL stabilisce che il trasferimento della proprietà non incide sul rapporto di lavoro e che il lavoratore conserva i diritti e gli obblighi del contratto di lavoro esistente. Inoltre, il nuovo proprietario non è tenuto a riconoscere al lavoratore i diritti di anzianità se non sono stati liquidati dal precedente proprietario. Inoltre, il trasferimento della proprietà deve essere comunicato tempestivamente al lavoratore dal nuovo datore di lavoro.
Inoltre, vi è un'esplicita tutela dell'occupazione per garantire il lavoratore. La custode, tuttavia, non può essere privata del diritto di esprimere il proprio dissenso sul trasferimento del rapporto di lavoro, in base al principio dell'autonomia contrattuale. Il giudice di primo grado ha correttamente affermato che in assenza di consenso, il passaggio al nuovo datore di lavoro sarebbe impedito.
Analogamente, il giudice di appello ha valutato il raddoppio dell'avviso di licenziamento previsto dall'articolo 129 del CCNL, in caso di licenziamento nell'anno successivo alla cessione, come una disposizione a tutela del lavoratore. Pertanto, l'appello è stato respinto con condanna alle spese processuali per gli appellanti. (App. Milano, sez. civ. – lav., 16 novembre 2023).