Ritardi nei pagamenti delle strumentazioni per le intercettazioni: cosa deciderà la CGUE?

Con ordinanza n. 5134/2024, la seconda Sezione della Cassazione ha pronunciato in data 27 febbraio un’ordinanza interlocutoria rinviando alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea affinché risponda alla seguente domanda: «viola il diritto europeo lo Stato Italiano nel non dare un termine preciso per il pagamento delle spese di noleggio di attrezzature necessarie ai Tribunali per le intercettazioni? E viola il diritto U.E. la mancata predisposizione di interessi moratori per il ritardo nei pagamenti?».

Ritardi nei pagamenti delle strumentazioni per le intercettazioni: cosa deciderà la CGUE?

Una società che operava nel noleggio di apparecchiature elettroniche per intercettazioni telefoniche e ambientali ha intrapreso azioni giudiziarie contro il Ministero della Giustizia per il mancato pagamento dei servizi resi. In risposta, il Ministero ha contestato il procedimento, affermando che i servizi dovevano essere trattati come indennità previste per gli ausiliari del giudice, non come un rapporto commerciale. Inoltre, il Ministero ha negato l'applicabilità degli interessi sul debito, sostenendo l'assenza di una relazione commerciale tra le parti.

La Cassazione, per dirimere tale controversia, ha rinviato la questione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea a causa di presunti contrasti con le direttive europee, sollevando una questione pregiudiziale. Il Collegio ha, quindi, richiesto una procedura accelerata per la questione, riaffermando la necessità di un'interpretazione delle direttive europee da parte della CGUE. Come si risolverà la questione? (Cass. civ., sez. II, ord. interlocutoria, 27 febbraio 2024, n. 5134)

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