Rapporti di vicinato e rumori molesti: per la Cassazione è possibile il risarcimento
La violazione dei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti locali in tema di immissioni rumorose comporta, in automatico, l’illiceità di tali comportamenti, con conseguente diritto al risarcimento del danno.

In materia di immissioni, il superamento dei limiti di rumore stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano le attività produttive è illecito, soprattutto quando si parla di vicinato. I rumori devono, per ciò solo, considerarsi intollerabili.
La Cassazione, con la sentenza n. 5074/2024, affronta la vicenda che vede contrapposti gli acquirenti di un appartamento e la ditta l’appaltatrice dei lavori. In particolare, oggetto del giudizio era il mancato rispetto, nella costruzione dell’immobile, di alcune norme regolamentari relative al superamento delle soglie di inquinamento acustico nei rapporti tra privati, tanto da costringere gli acquirenti a trasferirsi presso un’altra abitazione.
In primo grado, il Tribunale condannava la ditta al risarcimento dei danni subiti e la decisione veniva confermata anche in appello. Seguiva dunque il ricorso per Cassazione della società appaltatrice, sul rilievo, in estrema sintesi, della inapplicabilità della normativa invocata nei rapporti di vicinato.
La decisione della Cassazione parte del presupposto per cui, in materia di immissioni, è illecito il superamento dei livelli di accettabilità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell'interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori e i limiti massimi di tollerabilità. Tale normativa, però, risulta applicabile ed immediatamente efficace anche nei rapporti tra privati, come nel nostro caso.
Nei rapporti fra privati, dunque, il giudice può valutare come intollerabili i rumori anche qualora essi siano contenute nei summenzionati limiti e ciò in base al c.d. “prudente apprezzamento” che tenga conto della particolarità della situazione concreta e dei criteri fissati dalla norma civilistica. In altri termini, l'eventuale rispetto dei limiti legali non può fare considerare lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi tenendo presente gli elementi concreti del caso tra cui la vicinanza dei luoghi ed i possibili effetti dannosi per la salute.
La soglia di tollerabilità dell'immissione rumorosa non ha infatti carattere assoluto, ma dipende dalla situazione ambientale, dalle caratteristiche della zona e dalle abitudini degli abitanti, tutelando il diritto al riposo, alla serenità e all'equilibrio della mente, nonché alla vivibilità dell’abitazione che il rumore e il frastuono mette a repentaglio.
A tal fine, occorre far riferimento in particolare alla c.d. rumorosità di fondo della zona, ossia alla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (cd. criterio comparativo), sicché la valutazione diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell'uomo medio e, dall'altro, alla situazione locale.
Il ricorso della società viene dunque rigettato e viene confermata la condanna al risarcimento dei danni.