Tamponamento tra veicoli: velocità e distanza di sicurezza inchiodano il conducente
Elementi sufficienti a superare la presunzione di pari colpa di entrambi i soggetti alla guida

In caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di pari colpa di entrambi i conducenti, prevista dal Codice Civile, è superata, ‘Codice della strada’ alla mano, dalla presunzione, de facto, di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del conducente della vettura che ha materialmente tamponato l’altra vettura. Su tale conducente, quindi, grava l’onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, prova che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale. Questo il principio richiamato dai giudici (ordinanza numero 27947 del 23 ottobre 2024 della Cassazione) per dirimere il contenzioso sorto a seguito dell’impatto tra un furgone, fermo o, quantomeno, in forte rallentamento sulla corsia, e un’automobile in corsa. Per i giudici di merito è evidente la responsabilità del guidatore della vettura, colpevole di non avere tenuto la distanza di sicurezza e la velocità adeguata che gli avrebbe consentito di arrestare la vettura e di non tamponare il furgone. Sulla stessa lunghezza d’onda, poi, anche i magistrati di Cassazione, i quali escludono sia applicabile la presunzione di eguale responsabilità dei due conducenti coinvolti nell’incidente stradale. Ciò perché il conducente dell’automobile ritrova a proprio carico elementi che, non essendo stati smentiti in alcun modo, ne certificano le colpe, ossia l’eccessiva velocità e il mancato rispetto della distanza di sicurezza.