Delibera nulla se il verbale è poco chiaro su voti favorevoli e quorum
Applicato il principio secondo cui è annullabile la delibera il cui verbale contenga omissioni relative all’individuazione dei singoli condòmini, assenzienti, dissenzienti, assenti o del valore delle rispettive quote

Delibera nulla se il verbale è privo degli elementi necessari per stabilire con certezza quanti e quali condòmini abbiano espresso voto favorevole e, allo stesso tempo, non consente di verificare in altro modo che sia stato superato il quorum previsto dal Codice Civile. Questa la posizione assunta dai giudici (sentenza del 3 marzo 2025 del Tribunale di Bari), i quali chiamati a prendere in esame il contenzioso sorto in un palazzo di Bari a seguito della decisione, adottata dall’assemblea condominiale, di interrompere il servizio di pulizia dedicato al terrazzo, aggiungono che la necessità della precisa indicazione dei votanti risponde all’evidente necessità di verificare in concreto l’esistenza delle maggioranze prescritte dal Codice Civile e di eventuali conflitti di interessi, oltre che di consentire ai condòmini indicati come dissenzienti o assenti l’impugnativa della delibera. Decisivo il richiamo al principio secondo cui è annullabile la delibera il cui verbale contenga omissioni relative all’individuazione dei singoli condòmini, assenzienti, dissenzienti, assenti o del valore delle rispettive quote. Difatti, come previsto dal Codice Civile, l’assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condòmini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e la maggioranza dei partecipanti all’intero condominio. Sono valide perciò le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio. E per il riscontro della maggioranza dei presenti occorre che la deliberazione sia approvata almeno dalla metà più uno dei membri dell’assemblea. Infine, nell’ottica della verifica dei quorum prescritti dal Codice Civile, il verbale dell'assemblea di condominio deve contenere l'elenco nominativo dei condòmini intervenuti di persona o per delega, indicando i nomi di quelli assenzienti o dissenzienti, con i rispettivi valori millesimali, facendo salva la delibera solo se il verbale, ancorché non riporti l'indicazione nominativa dei condòmini che hanno votato a favore, tuttavia contenga l'elenco di tutti i condòmini presenti, personalmente o per delega, con i relativi millesimi, e nel contempo rechi l'indicazione, nominatim, dei condòmini che si sono astenuti e che hanno votato contro e del valore complessivo delle rispettive quote millesimali, perché tali dati consentono di stabilire con sicurezza, per differenza, quanti e quali condòmini hanno espresso voto favorevole, nonché di verificare che la deliberazione assunta abbia superato il quorum richiesto dal Codice Civile. Come ulteriore precisazione, infine, i giudici ricordano che, in tema di assemblea di condominio, sebbene il relativo verbale dovrebbe contenere l'elenco nominativo dei condòmini intervenuti, indicando assenti e dissenzienti, nonché il valore delle rispettive quote, la mancanza di tale indicazione non incide sulla validità della delibera, ove a tale incompletezza possa rimediarsi mediante un controllo aliunde della regolarità del procedimento. Sicché, non è annullabile la deliberazione il cui verbale, ancorché non riporti l'indicazione nominativa dei condòmini che hanno votato a favore, cionondimeno contenga l'elenco di tutti i condòmini presenti, con i relativi millesimi, e rechi, altresì, l'indicazione nominativa di quelli che si sono astenuti e di quelli che hanno votato contro, nonché del valore complessivo delle rispettive quote millesimali, consentendo tali dati di stabilire con sicurezza, per differenza, quanti e quali condòmini hanno espresso voto favorevole, nonché di verificare che la deliberazione assunta abbia superato il quorum richiesto.