Può il singolo condomino opporsi al decreto ingiuntivo emesso contro il condominio?

In una recente sentenza, la Cassazione ha ribadito che soltanto l'amministratore di condominio è legittimato a opporsi al decreto ingiuntivo emesso contro il condominio per i debiti derivanti dalla gestione dei beni comuni.

Può il singolo condomino opporsi al decreto ingiuntivo emesso contro il condominio?

Questo principio è stato riaffermato a seguito del ricorso presentato da una condomina che si opponeva alla decisione della Corte che aveva respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso contro il condominio. Secondo la Corte di Appello, infatti, solo il condominio poteva opporsi al decreto ingiuntivo mentre i singoli condomini avevano legittimazione solo in specifiche controversie riguardanti i diritti sulle parti comuni dell'edificio condominiale.

Nonostante le argomentazioni della ricorrente che sosteneva il diritto dei singoli condomini ad agire autonomamente all'opposizione al decreto ingiuntivo, vieppiù in caso di inerzia del condominio e dell’amministratore, i Giudici di legittimità hanno respinto il ricorso. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui «nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo oggetto della domanda è un credito vantato dall’ingiungente nei confronti dell’ingiunto, con la conseguenza che, dal punto soggettivo, le parti del processo possono essere esclusivamente colui che ha proposto la domanda e colui contro cui tale domanda è diretta». E a questa regola il condominio non fa eccezione.

Nel caso specifico, il decreto ingiuntivo riguardava il recupero di debiti dovuti dal condominio per lavori sulle parti comuni, e quindi solo l'amministratore di condominio era legittimato a presentare opposizione. Riguardo alla possibilità che i singoli condomini possano avere una legittimazione autonoma e sostitutiva, i Supremi Giudici hanno risposto in modo negativo, richiamando quando affermato dalle Sezioni Unite (n. 10934 del 2019) per cui «nelle controversie condominiali, la legittimazione ad agire può essere riconosciuta ai singoli condomini solo nel caso in cui la lite investa il diritto degli stessi sulle parti comuni dell’edificio, nei cui confronti il condomino vanta la posizione di comproprietario pro quota e quindi è titolare di una autonoma situazione giuridica soggettiva distinta dal condominio, inteso come soggetto unitario, e dagli altri partecipanti».

Quanto la questione se la controversia avente a oggetto l’opposizione a decreto ingiuntivo emesso a tutela del credito vantato dal terzo nei confronti del condominio, si riconosca al condomino la legittimazione ad agire direttamente e sostituirsi al condominio che non si sia opposto, la Corte precisa che seppure al condomino venga riconosciuta la legittimazione ad opporsi a precetto nonché all’opposizione tardiva al decreto, «tale riconoscimento non può equivalere ad ammettere la legittimazione autonoma del singolo condomino a proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna pronunciata nei confronti del condominio per un debito dello stesso, essendo essa dichiarativa del solo fatto costitutivo dell’obbligazione dell’intera somma, senza fare stato sulla ripartizione tra i singoli condomini degli oneri da essa derivanti, con l’effetto che il singolo condomino non può far valere un autonomo interesse ad accertare l’insussistenza del proprio debito parziale, avendo rispetto alla pronuncia di condanna unicamente un interesse adesivo a quello collettivo riferibile alla gestione del condominio e indistintamente rappresentato dall’amministratore». (Cass. civ., sez. II, sent., 15 marzo 2024, n. 7053)

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