Nuovi requisiti per le polizze assicurative sanitarie
Il 16 marzo 2024 segna l'entrata in vigore del Decreto Ministeriale n. 232 del 15 dicembre 2023, contenente le norme che regolano i requisiti relativi alle polizze assicurative destinate alle strutture sanitarie e agli esercenti la professione sanitaria. Tra le principali novità presenti nel decreto, si includono i massimali minimi per le garanzie offerte, i nuovi obblighi di pubblicità e trasparenza per le strutture e gli operatori sanitari, nonché il diritto di recesso da parte dell'assicuratore.

Il D.M. n. 232 del 15 dicembre 2023 è stato pubblicato nella GU del 1° marzo 2024 e interviene sulle modalità di determinazione dei requisiti minimi per le polizze assicurative destinate alle strutture sanitarie pubbliche, sociosanitarie sia pubbliche che private, e gli esercenti la professione sanitaria. Inoltre, stabilisce i requisiti minimi di copertura, le condizioni generali di operatività delle altre misure analoghe, come la diretta assunzione del rischio e le regole per il trasferimento del rischio in caso di cambio di compagnia assicurativa. Questo provvedimento dà attuazione alle disposizioni stabilite dall'articolo 6 comma 10 della c.d. Legge Gelli-Bianco (n. 24/2017), riguardanti gli obblighi assicurativi.
Le disposizioni del decreto entreranno in vigore a partire dal 16 marzo 2024.
In particolare, il provvedimento prevede:
- Standard minimi e uniformi per i contratti di assicurazione stipulati nelle strutture sanitarie pubbliche e private, nelle sociosanitarie e per gli operatori sanitari riferiti a:
- oggetto della copertura assicurativa;
- massimali minimi di garanzia delle polizze;
- efficacia temporale della garanzia in base al sistema “claims made”;
- diritto di recesso dell’assicuratore durante il periodo di vigenza della polizza;
- obblighi di pubblicità e trasparenza da parte sia delle strutture che degli esercenti la professione sanitaria;
- eccezioni di opponibilità al danneggiato previa la sottoscrizione per iscritto di un’apposita clausola contrattuale;
- Requisiti minimi di garanzia e modalità operative per altre misure analoghe relative ai contratti assicurativi, inclusa l'assunzione diretta del rischio;
- Trasferimento del rischio in caso di cambio di compagnia assicurativa, limitando la copertura alle richieste di risarcimento in base al periodo di validità della polizza.
Per gli aspetti non specificamente regolati nel decreto, si rimanda alla disciplina prevista dall'articolo 1882 e seguenti del codice civile, relativa ai contratti di assicurazione.
Entro marzo 2026 (cioè entro 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto), gli assicuratori dovranno adeguare i contratti di assicurazione ai nuovi requisiti minimi stabiliti nel provvedimento, nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia.