Nessun mantenimento per la moglie laureata che lavora part-time

Secondo i Giudici di cassazione non è possibile riconoscere alcun assegno di mantenimento dopo la separazione alla moglie che, laureata, lavora part-time. Infatti, ricordano i Giudici, è onere del coniuge richiedente l’assegno di mantenimento dimostrare che la situazione in cui versa non è ascrivibile a sua colpa.

Nessun mantenimento per la moglie laureata che lavora part-time

Il caso che ha portato alla pronuncia dei Giudici di cassazione riguarda una donna che, a seguito della separazione dal marito, le viene assegnata la casa coniugale dove deve vivere con i figli, oltre a un assegno di euro 400 per ogni figlio a titolo di concorso nel loro mantenimento. Al contrario, non veniva riconosciuto alcun assegno alla moglie. La decisione viene confermata dai giudici dell’appello che oltretutto osservano come la moglie abbia «ormai la possibilità, stante l’età dei figli, di incrementare con orario pieno il proprio stipendio e di poter cogliere occasioni di avanzamento o conversione professionale destinate a migliorare il suo reddito, mettendo a frutto la laurea conseguita in costanza di matrimonio». Continuano ancora i giudici di appello sottolineando come il coniuge «non può porre a carico dell’altro coniuge le conseguenze della mancata conservazione dello stile di vita matrimoniale quando emerga che, pur potendo, non si è doverosamente adoperato per reperire o migliorare un’occupazione lavorativa retribuita confacente alle sue attitudini e alle sue capacità».

Proposto ricorso per cassazione, i Giudici confermano quanto già stabilito dai magistrati d’appello. Sottolineano i Giudici come sia onere del coniuge che chiede l’assegno di mantenimento, dimostrare che la situazione nella quale versa non dipenda da sua colpa. Nel caso di specie, continuano i magistrati, la donna ha colpevolmente contribuito alla propria situazione perché non si è adoperata per migliorare la propria situazione professionale e, di conseguenza, quella economica. Richiamando quanto affermato dai giudici di appello la cassazione afferma che «la donna si trova proprio in queste condizioni di colpa, perché si avvale ancora di un orario lavorativo parziale e con stipendio ridotto, pur avendo conseguito una laurea nel 2012 e malgrado i figli siano oramai divenuti maggiorenni, e già durante il matrimonio non si è maggiormente proiettata nella realtà lavorativa». Da qui, quindi, l’impossibilità di riconoscerle l’assegno di mantenimento. (Cass. civ., sez. I, ord., 28 febbraio 2024, n. 5242)

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