Nasce la figura del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20 che istituisce l'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.

«Al fine di assicurare la tutela, la concreta attuazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, in conformità a quanto previsto dal diritto internazionale, dal diritto dell'Unione europea e dalle norme nazionali, a decorrere dal 1° gennaio 2025, è istituita l'Autorità “Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità”», così recita l’art. 1 decreto legislativo n. 20/2024.
Si tratta di un organo collegiale composto dal presidente e da due componenti che esercita diverse funzioni.
- vigila sul rispetto dei diritti e sulla conformità ai principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata e resa esecutiva con legge n. 18/2009, e dagli altri trattati internazionali;
- contrasta i fenomeni di discriminazione diretta, indiretta o di molestie;
- promuove l'effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone con disabilità, in condizione di eguaglianza con gli altri cittadini, anche impedendo che esse siano vittime di segregazione;
- riceve le segnalazioni presentate da persone con disabilità, dai loro familiari, da chi le rappresenta, da associazione ed enti, singoli cittadini, pubbliche amministrazioni, nonché dall'Autorità politica delegata in materia di disabilità;
- svolge verifiche, d'ufficio o a seguito di segnalazione, sull'esistenza di fenomeni discriminatori;
- richiede alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi di fornire le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento delle funzioni di sua competenza;
- formula raccomandazioni e pareri;
- promuove campagne di sensibilizzazione, comunicazione e progetti, iniziative ed azioni positive, in particolare nelle scuole;
- promuove rapporti di collaborazione con i garanti e gli altri organismi pubblici comunque denominati a cui sono attribuite, a livello regionale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti delle persone con disabilità;
- assicura la consultazione con le organizzazioni e con le associazioni rappresentative delle persone con disabilità sui temi affrontati e sulle campagne ed azioni di comunicazione e di sensibilizzazione;
- trasmette entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sull'attività svolta alle Camere nonchè al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata in materia di disabilità sull'attività svolta;
- visita, con accesso illimitato ai luoghi, ferma l'esclusiva applicazione della disciplina di cui alla lett. o) per gli istituti penitenziari e le camere di sicurezza;
- agisce e resiste in giudizio a difesa delle proprie prerogative;
- definisce e diffonde codici e raccolte delle buone pratiche, ma anche di modelli di accomodamento ragionevole;
- collabora con gli organismi indipendenti nazionali nello svolgimento dei rispettivi compiti.