Mutuo: l'inefficacia del contratto se la banca non mette a disposizione l'intera somma

La questione oggetto di discussione davanti alla Cassazione riguarda la validità nonché l’efficacia di un contratto di mutuo nel caso in cui la banca non eroghi completamente l'importo concordato alla mutuataria.

Mutuo: l'inefficacia del contratto se la banca non mette a disposizione l'intera somma

Nel caso di specie, una società aveva stipulato con una banca un mutuo volto a ottenere un prestito di € 650.000 da restituire in 180 rate mensili, garantito da ipoteca su beni immobili e da una fideiussione. La società intendeva utilizzare i fondi per sanare le finanze del gruppo, senza però concordare alcun dettaglio in merito ai tempi e alle modalità con la banca.

La banca, tuttavia, procedette autonomamente al pagamento dei debiti delle società del gruppo senza l'autorizzazione della mutuataria. Di conseguenza, la banca non aveva effettivamente reso disponibile all'impresa l'intera somma prestata, invalidando così la perfezione del mutuo. Il mutuo, quindi, non poteva essere utilizzato come base per un'eventuale esecuzione coattiva ai sensi dell'art. 374 c.p.c.

In sostanza, la banca aveva effettuato un auto pagamento senza il consenso né l'approvazione della società beneficiaria del mutuo.

La Cassazione ha dunque confermato la decisione della Corte d'Appello in merito all'inefficacia del mutuo per la parte dell'importo non erogato effettivamente dalla banca. (Cass. civ. sez. I, 28 febbraio 2024, n. 5250)

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