Moglie violenta: la Cassazione conferma l’addebito della separazione

Secondo i giudici, in tema di separazione dei coniugi, le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi e inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, la pronuncia della separazione personale e la dichiarazione dell’addebito.

Moglie violenta: la Cassazione conferma l’addebito della separazione

Il Tribunale di Napoli pronunciava la separazione dei coniugi con addebito all’ex moglie. La decisione veniva confermata in appello dove veniva ritenuto sufficiente a confermare l’addebito un episodio di aggressione da parte della donna nei confronti del marito che, in realtà, costituiva uno dei ripetuti episodi di violenza posti in essere dalla donna, a seguito dei quali si era consumata la crisi matrimoniale.

La soccombente ha impugnato la pronuncia in Cassazione dolendosi per l’omessa considerazione della sentenza penale del Tribunale che l’aveva assolta dal reato di maltrattamenti in famiglia per insussistenza del fatto.

Il motivo risulta inammissibile. La sentenza penale di cui la donna lamenta il mancato esame, infatti, non rappresentava alcun fatto decisivo nel contesto della decisione assunta dalla Corte d’Appello che si fondava su una ricostruzione più ampia della crisi matrimoniale della coppia e non avrebbe dunque potuto consentire diverse conclusioni sulla domanda di addebito.

Con ulteriore profilo di ricorso, la donna lamenta che la Corte territoriale, nel ravvisare la sussistenza di un nesso causale tra la pretesa violazione degli obblighi matrimoniali e la crisi coniugale facendo riferimento alla scansione temporale dell’unico evento esaminato ai fini dell’addebito, abbia disatteso il costante orientamento giurisprudenziale sul tema.

Anche in questo caso però la doglianza non coglie nel segno. Secondo la giurisprudenza di legittimità, «le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand’anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l’intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell’adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale».

In conclusione, la Corte non può che rigettare il ricorso e condannare la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione. (Cass. civ., sez. I, ord., 27 febbraio 2024, n. 5171)

Ultime news

Mostra di più...