Maltempo e copertura assicurativa: cosa accade se il sinistro viene denunciato prima del pagamento del premio?
A seguito di una violenta tempesta con forte pioggia, vento e fulmini, una società chiedeva alla propria compagnia assicurativa il rimborso della cifra di 26mila euro per i danni riportati.

Il Tribunale rigettava però la domanda posta l’inoperatività della copertura assicurativa al momento del sinistro e dunque la mancata garanzia della polizza relativamente ai danni richiesti. Dagli accertamenti processuali emergeva infatti che il premio era stato pagato in data successiva a quella del sinistro. La decisione veniva confermata anche in appello. La società soccombente ha così impugnato in Cassazione la decisione di secondo grado.
In particolare, la ricorrente sostiene che il ritardo nel pagamento del premio assicurativo era imputabile alla stessa compagnia. Sul punto era anche stata richiesta la prova testimoniale, ma la Corte d’appello l’aveva rigettata senza alcuna motivazione.
La Cassazione ricorda in primo luogo che il contratto di assicurazione può essere provato soltanto per iscritto (art. 1888 c.c.), cioè mediante la produzione della copia cartacea o digitale della polizza, regolarmente firmata dal contraente e dall’agente assicuratore.
Tornando al caso di specie, occorre precisare la dinamica: la polizza era stata stipulata in data 20 settembre 2007 con decorrenza dalla stessa data ma il pagamento offerto in tale data era stato rifiutato dalla compagnia in attesa della ricezione delle appendici di polizza dalla sede centrale. Queste ultime erano state rese disponibili soltanto in data 7 novembre 2007 (e, dunque, successivamente al violento temporale del 6-7 ottobre) e in quel momento era avvenuto il pagamento del premio. Di conseguenza, come afferma la Cassazione, «delle due l’una: o alla data del 20 settembre 2007 non era stato concluso alcun contratto assicurativo tra le parti: in tal caso, la copertura assicurativa non poteva certo essere ritenuta operante allorquando, alcuni giorni dopo, si è verificata la violenta tempesta, oggetto del giudizio di merito; oppure a detta data il contratto assicurativo era stato concluso, ma in tal caso, essendo all’epoca già vigente l’art. 118 Cod. ass., quand’anche la compagnia avesse rifiutato il pagamento in contanti, l’odierna ricorrente avrebbe comunque potuto effettuarlo in altra diversa forma (ad es. mediante bonifico) e quindi costituirlo in mora credendi».
In entrambi i casi, comunque, i giudici di merito hanno correttamente respinto ogni richiesta di istruttoria testimoniale formulata dall’appellante essendo comunque irrilevante.
Il ricorso viene in conclusione rigettato (ordinanza 13 marzo 2024, n. 6693).