Lungo blackout elettrico: per la Cassazione è dovuto il risarcimento al cliente

Un lungo blackout elettrico ha portato un fornitore di energia elettrica a essere condannato a risarcire una cliente. Infatti, la società è stata ritenuta responsabile per il disservizio protrattosi per mesi, che ha costretto la cliente a procurarsi un generatore elettrico. Il risarcimento è stato riconosciuto sia per il danno patrimoniale che per il disagio subito.

Lungo blackout elettrico: per la Cassazione è dovuto il risarcimento al cliente

Il blackout, durato tre mesi, è stato causato dal furto di cavi in rame, che ha interrotto la fornitura di energia elettrica. Nonostante questo dettaglio, la società responsabile della vendita di elettricità alla cliente è stata condannata a risarcirle i danni subiti, sia di natura patrimoniale che morale. La cliente si è vista privata di energia elettrica e costretta, quindi, ad acquistare un gruppo elettrogeno a causa dell'indisponibilità prolungata dell'elettricità.

Il Giudice di pace ha riconosciuto un risarcimento di quasi 2.800 euro alla donna, per i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal disagio causato dalla mancanza di energia elettrica nei mesi di blackout. Anche il Tribunale ha confermato che il fornitore doveva adottare misure accessorie per garantire la continuità della fornitura energetica al cliente. Ha, infatti, affermato che «oggetto della prestazione contrattuale del fornitore nei confronti dell’utente era la somministrazione continuativa di energia elettrica […] il fornitore, nell’esecuzione secondo buonafede di tale prestazione, ha l’onere di porre in essere prestazioni accessorie ed ausiliarie volte a proteggere il concreto interesse dell’utente finale», mentre nel caso specifico «il fornitore non aveva predisposto gli strumenti necessari a far salvo l’interesse contrattuale della controparte, tanto che, proprio a causa del prolungarsi del disservizio, la cliente aveva dovuto autonomamente provvedere all’acquisto di un generatore elettrico». Nel ricorso per cassazione, il legale della società elettrica ha mosso la difesa sulla base del fatto che «l’interruzione nell’erogazione dell’energia elettrica non ha costituito un evento limitato alla specifica utenza della cliente [interessando, invece, una più ampia area dal momento che] è stata provocata dal furto di tre conduttori in corda di rame, furto che ha determinato la disalimentazione di tre cabine di servizio». Oltretutto, continua il legale, la società si limitava alla compravendita dell’energia elettrica e non era dotata si concreti poteri direttivi e di controllo sui soggetti cui era affidata la gestione della trasmissione dell’energia. Quindi, non poteva essere ritenuta responsabile per ciò che concerneva la specifica attività di distribuzione.

Nonostante le obiezioni mosse dal legale della società, i Giudici di legittimità hanno chiarito che il fornitore ha l'obbligo di proteggere gli interessi del cliente anche nel caso di disservizio della rete elettrica. Anche se il furto dei cavi in rame è stato la causa dell'interruzione dell'elettricità, la società doveva attivarsi per garantire un'alimentazione elettrica alternativa durante il disservizio. Infatti, «oggetto della prestazione contrattuale del fornitore nei confronti dell’utente è la somministrazione continuativa di energia elettrica, al fine di tutelare gli specifici interessi patrimoniali e non patrimoniali del fruitore di energia. Nell’esecuzione secondo buonafede di tale prestazione principale, quindi, il fornitore non si limita a concludere, per conto del cliente, un rapporto di fornitura con il gestore della rete, ma è tenuto a specifici obblighi di protezione, volti a salvaguardare i concreti interessi della controparte sottesi al rapporto contrattuale. Ed infatti, se il fornitore si limitasse ad assumere il ruolo di mero intermediario tra cliente e gestore della rete, si dovrebbe poi di conseguenza riconoscere la sussistenza di un rapporto diretto tra utente e gestore della rete, tale da rendere non più indispensabile il ricorso al fornitore. Al contrario, la netta distinzione tra soggetto gestore della rete (che opera in regime di monopolio) e soggetto fornitore del servizio non ha lo scopo di garantire a quest’ultimo una rendita di posizione in assenza di concrete posizioni a suo carico, ma ha, invece, la finalità di offrire all’utente finale un servizio personalizzato, più conforme alle sue esigenze e idoneo a proteggere gli interessi concreti di cui è portatore. […] in caso di disservizio della rete elettrica, il fornitore non può limitarsi ad affermare la responsabilità altrui (sia che essa sia riconducibile al gestore, sia che essa sia riconducibile a soggetti terzi), ma ha l’onere di attivarsi in prima persona al fine di far salvo l’interesse del cliente alla continuità della prestazione energetica, con prestazioni accessorie ed ausiliarie volte a proteggere il concreto interesse del cliente finale».

La Cassazione ha confermato la responsabilità della società e la violazione degli obblighi contrattuali, affermando che la società avrebbe dovuto adottare misure atte a garantire il servizio durante il blackout prolungato. Pertanto, la società è stata giudicata responsabile e tenuta a risarcire il cliente per l'inadempimento contrattuale e il mancato rispetto dell'obbligo di protezione verso il cliente durante il disservizio prolungato di energia elettrica. (Cass. civ., sez. III, ord., 14 marzo 2024, n.6930)

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