L’obbligo di rinunciare a un diritto è suscettibile di esecuzione in forma specifica?

La questione viene analizzata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 3622 del 2023 nella quale i Giudici danno una risposta negativa. Infatti, l’inadempimento dell’obbligo a rinunciare unilateralmente a un diritto soggettivo non è soggetto alla tutela garantita dall’art. 2932 c.c. Infatti, il giudice può emettere una sentenza che produca gli effetti del contratto solo in caso di negozi traslativi.

L’obbligo di rinunciare a un diritto è suscettibile di esecuzione in forma specifica?

Il caso riguarda la Casa di Cura X che aveva citato in giudizio la Casa di Cura Y per richiedere la rinuncia, da parte di quest'ultima, a 42 posti letto, in cambio del pagamento di una somma di denaro. Il tribunale di primo grado aveva emesso una sentenza costitutiva, ai sensi dell'articolo 2932 c.c., dichiarando che la Casa di Cura Y rinunciava ai posti letto, subordinatamente al pagamento della somma prevista nell'accordo. La sentenza del tribunale è stata successivamente confermata dalla Corte d'appello. Tuttavia, la Casa di Cura Y ha presentato ricorso per cassazione, sostenendo che l'esecuzione specifica non è ammissibile quando si tratta di un obbligo meramente abdicativo senza effetto traslativo. La Corte di Cassazione ha accolto il motivo del ricorso avanzato dalla Casa di Cura Y, affermando che l'esecuzione in forma specifica richiede la presenza di un effetto traslativo o costitutivo del diritto. Nel caso in questione, la semplice rinuncia della Casa di Cura Y ai posti letto non soddisfaceva questo requisito.

La Corte di Cassazione ha inoltre statuito che l'esecuzione in forma specifica non dipende dalla fonte dell'obbligo o dalla qualificazione del contratto, ma è basata sulla finalità di trasferire o costituire un diritto. Pertanto, nel presente caso, la rinuncia della Casa di Cura Y ai posti letto non aveva il potere di generare tale effetto traslativo. Si rileva che la decisione della Corte di Cassazione non preclude la possibilità di tutelare i diritti delle parti coinvolte nel litigio. L'ordinamento giuridico italiano prevede infatti rimedi specifici per ottenere la tutela dei diritti in situazioni di questo tipo, tra cui le misure coercitive indirette disciplinate dall'articolo 614-bis del c.p.c.

In conclusione, la sentenza della Corte afferma che l'esecuzione in forma specifica di un obbligo a rinunciare unilateralmente a un diritto soggettivo nel caso di un negozio giuridico non traslativo, non è consentita dal diritto italiano. Nella pronuncia viene sottolineata l'importanza dell'effetto traslativo o costitutivo del diritto per l'applicazione del rimedio dell'esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto. (Cass. Civ. sez. II, 28 dicembre 2023, n. 36224)

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