Acquisto di un bene: dalla consegna decorre il termine per la denuncia dei vizi

Proprio la consegna della merce, difatti, implica la possibilità di verificarne, concretamente e in prima persona, le condizioni

Acquisto di un bene: dalla consegna decorre il termine per la denuncia dei vizi

Ultimata la vendita, il termine per la denuncia dei vizi della merce decorre, Codice Civile alla mano, dal momento in cui l’acquirente riceve la consegna del bene, anche tramite un rappresentante, poiché tale atto implica la possibilità di verificare le condizioni della merce. Di conseguenza, è onere dell’acquirente esaminare immediatamente i beni e denunciare tempestivamente eventuali vizi, specialmente se palesi e riconoscibili con l’ordinaria diligenza. Questi i punti fermi fissati dai giudici (ordinanza numero 28011 del 30 ottobre 2024 della Cassazione), i quali aggiungono poi che, nelle vendite a catena, ciascun rapporto tra venditore e acquirente è autonomo e soggetto alla disciplina generale della denuncia dei vizi, senza possibilità di differire il termine di decorrenza al momento della rilevazione dei difetti da parte del cliente finale. A dare il ‘la’ al contenzioso è la vendita di quattro gommoni. Nello specifico, una società propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso a favore di un’altra società per il pagamento di oltre 85.000 euro e deduce di non essere l’acquirente finale, ma una mera concessionaria per la vendita delle imbarcazioni, acquistate su ordinativo della clientela, ordinativo inoltrato alla venditrice, e mette poi sul tavolo i vizi riscontrati sui quattro gommoni. Per i giudici, però, è palese la tardività della denuncia dei vizi, essendo la società concessionaria tenuta a segnalare tempestivamente i presunti vizi, la cui prova ricade, in generale, sul compratore, tenuto a verificare immediatamente le condizioni dei beni e la rispondenza alle qualità promesse, anche perché, nel caso specifico, si trattava di vizi riconoscibili con l’ordinaria diligenza, tali da non compromettere l’utilizzabilità dei beni e riguardanti aspetti meramente estetici e la fornitura di accessori in più o in meno rispetto a quanto richiesto. Inoltre, la società concessionaria deve comunque considerarsi, secondo i giudici, mero acquirente delle imbarcazioni a prescindere dallo scopo della rivendita a terzi dei beni. Accertata, quindi, l’esistenza di un semplice contratto di vendita, assoggettato alle regole generali in base alle quali era onere della società, in qualità di compratrice, visionare le imbarcazioni e verificarne la conformità all’ordinativo, possibilità ritenuta praticabile in concreto posto che i vizi delle imbarcazioni erano palesi (consistendo nella mancanza di qualche accessorio in più o in meno rispetto a quelli richiesti e in mere difformità di carattere estetico), decorrendo il termine di denuncia dalla loro consegna. In generale, poi, ai fini del decorso del termine per la denuncia al venditore dei vizi della merce, prevista dal Codice Civile, è essenziale che l’acquirente sia messo in condizione di verificare la merce stessa, e l’inizio del decorso di detto termine va ritenuto – qualora l’acquirente non abbia esaminato anteriormente la cosa acquistata – da quando egli la riceve in consegna, ancorché per mezzo di rappresentante, implicando tale atto l’avvenuta conoscenza delle condizioni dei beni, potendosi in tale momento effettuare ogni verifica. Di conseguenza, nella vicenda oggetto del processo, non è ammissibile alcun differimento del dies a quo di decorrenza del termine di denuncia al momento della rilevazione dei difetti da parte del cliente finale, poiché nelle vendite a catena tra produttore e rivenditore si instaura un rapporto del tutto autonomo da quello con l’acquirente finale e ciascuno di tali rapporti soggiace alla disciplina generale anche agli effetti della denuncia.

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