L’appuntamento in Comune per le pubblicazioni di matrimonio non è sufficiente per revocare l’espulsione

Un incontro fissato in Comune per le pubblicazioni di matrimonio non è considerato sufficiente per evitare l'espulsione di uno straniero, secondo quanto stabilito dalla Cassazione. In particolare, è stata confermata l'espulsione di un cittadino albanese che, pur avendo fissato un appuntamento con la sua compagna per le pubblicazioni di matrimonio, era rimasto in Italia senza un regolare permesso di soggiorno per oltre novanta giorni.

L’appuntamento in Comune per le pubblicazioni di matrimonio non è sufficiente per revocare l’espulsione

Il provvedimento di espulsione era stato emesso nel novembre del 2022 nei confronti di un cittadino albanese che aveva superato il termine di permanenza consentito in Italia senza possedere un permesso di soggiorno, ovvero novanta giorni. Nonostante avesse pianificato le procedure matrimoniali con la sua compagna presso il Comune, il Giudice di Pace ha confermato l'allontanamento dello straniero, ritenendo che la fissazione dell'appuntamento per le pubblicazioni di matrimonio non costituisse una prova sufficiente della reale intenzione matrimoniale.

Proposto ricorso per Cassazione, il legale prospetta una diversa lettura sottolineando «la valenza probatoria del documento attestante l’avvenuta fissazione dell’appuntamento per le

pubblicazioni del matrimonio», oltre a «una e-mail proveniente in via ufficiale dal Comune e attestante l’avvenuta fissazione della data in cui» il cittadino albanese e la compagna avrebbero dovuto «comparire personalmente avanti all’ufficiale di stato civile per procedere alle pubblicazioni di matrimonio». I magistrati di cassazione hanno comunque respinto il ricorso sul presupposto che non sia emersa «una effettiva serietà di intenti ad iniziare la vita matrimoniale, poiché null’altro è stato evidenziato, oltre all’appuntamento per chiedere le pubblicazioni».

Secondo la decisione della Cassazione, non basta semplicemente aver fissato un appuntamento per le pubblicazioni di matrimonio per dimostrare la serietà dell'intento nuziale e la fattibilità del matrimonio stesso. (Cass.civ., sez. I, ord., 5 marzo 2024, n. 5911)

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