La violazione delle distanze legali impone la rimozione dell'ascensore in area privata

Il mancato rispetto delle distanze prescritto dagli articoli 873 e 907 del Codice Civile può determinare l'arretramento dell'ascensore installato in un'area privata in assenza di spazi o aree comuni tra le costruzioni coinvolte. La corretta osservanza dell'articolo 907 del Codice Civile deve essere garantita al di fuori del contesto condominiale

La violazione delle distanze legali impone la rimozione dell'ascensore in area privata

Nel caso preso in esame, Tizia, proprietaria di un appartamento al piano terra e di alcuni locali commerciali, intentava una causa contro i precedenti proprietari per la realizzazione di un ascensore che limitava l'accesso ai locali sottostanti, dove vigeva, inoltre, una servitù di passaggio. Le convenute sostenevano che l'opera fosse stata autorizzata per abbattere le barriere architettoniche, escludendo, così, l'obbligo di rispettare le distanze legali.

Il caso arriva in Cassazione, dove il ricorso viene respinto in quanto l'ascensore era installato su un'area privata, esente dall'obbligo condominiale, e avrebbe dovuto quindi rispettare le distanze stabilite dagli articoli 873 e 907 del Codice Civile.

Per il Collegio, è importante sottolineare che l'installazione di un ascensore in area condominiale per superare le barriere architettoniche rientra nei poteri dei singoli condomini, mentre in una proprietà esclusiva come nel caso in esame, deve essere garantito il rispetto delle distanze legali per le costruzioni. In conclusione, il ricorso è stato respinto e la decisione di spostare l'ascensore è stata confermata (Cass. civ., sez. II, ord., 21 marzo 2024, n. 7609).

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