La possibile (ri)nominazione dell'amministratore revocato, dopo un anno di squalifica

Il procedimento in questione ha origine da un ricorso presentato da un condomino per ottenere la revoca dell'amministratore condominiale e la nomina di un amministratore giudiziario ai sensi dell'art. 1129 c.c.

La possibile (ri)nominazione dell'amministratore revocato, dopo un anno di squalifica

Tuttavia, il Tribunale ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso poiché non è stato espletato il tentativo obbligatorio di mediazione come previsto dalla legge. Dopo che il condomino soccombente ha presentato reclamo, la Corte d'Appello ha respinto il gravame, sottolineando che il procedimento di revoca dell'amministratore condominiale si svolge in camera di consiglio e non è soggetto alla condizione di esperimento della mediazione. Nonostante ciò, ha ritenuto fondata l'eccezione di improcedibilità sollevata dal resistente originario.

Il condomino soccombente ha poi presentato ricorso per cassazione, e i giudici della Corte Suprema hanno stabilito l'inammissibilità del gravame in quanto la decisione della Corte d'Appello sul reclamo non è ricorribile per cassazione. Il procedimento di revoca dell'amministratore condominiale si struttura come un giudizio camerale plurilaterale tipico senza efficacia decisoria. Pertanto, il decreto della Corte d'Appello non è definitivo ed è soggetto a revisione. La Corte Suprema ha anche confermato che il divieto di nominare nuovamente l'amministratore revocato è temporaneo e non impedisce definitivamente all'amministratore di ricevere nuovamente l'incarico in futuro. L'atto di revoca non è suscettibile di giudicato e può essere oggetto di impugnazione solo in un procedimento ordinario. Inoltre, il decreto di revoca non è vincolato alle norme processuali e può essere revisionato in base a fatti sopravvenuti. (Cass. Civ. sez. II, 16 gennaio 2024, n. 1569).

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