La competenza del Tribunale in caso di domanda di separazione tra coniugi

L'argomento del provvedimento in analisi riguarda la separazione giudiziale tra due coniugi e la questione dell'incompetenza territoriale del giudice consultato a favore del Tribunale di Como o, in via subordinata, del Tribunale di Roma, considerati fori personali rispettivamente in base al domicilio e alla residenza dell'ex marito.

La competenza del Tribunale in caso di domanda di separazione tra coniugi

Il Collegio, per risolvere la disputa in questione, riflette sul fatto che ai fini dell'individuazione del tribunale territorialmente competente per la domanda di separazione personale, l'art. 706 comma 1 c.p.c. pone come criterio principale l'ultima residenza comune dei coniugi. Solo in caso di assenza di convivenza, si ricorre al criterio secondario della residenza o del domicilio del convenuto, come confermato da una sentenza della Cassazione n. 13569/2019.

Inoltre, secondo la Corte di Cassazione n. 5713/2013 «quando il giudice dinanzi al quale la causa è stata riassunta a seguito della dichiarazione di incompetenza di quello precedentemente adito abbia a sua volta declinato la propria competenza senza richiedere d'ufficio il regolamento di competenza, a norma dell'art. 45 c.p.c., spetta alla parte la facoltà di provvedervi, denunziando il verificatosi conflitto negativo di competenza»

Alla luce di questi orientamenti precedenti, la Suprema Corte accoglie il ricorso e stabilisce la competenza del Tribunale di Como, delegando a esso la decisione sulle spese relative al procedimento di legittimità in corso. (Cass. civ., sez. I, ord., 7 marzo 2024, n. 6124).

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