La Cassazione sui compensi del CTU e sulle sanzioni per eventuali ritardi
La pronuncia in oggetto riguarda l'opposizione presentata in base all'art. 170 del d.P.R. n. 115/2002 contro il decreto di liquidazione dei compensi per un Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) incaricato di individuare gli abusi edilizi su un immobile.

Il CTU ha dovuto determinare la data presunta di costruzione di una recinzione, calcolare il costo per eliminarla e le spese per eventuali regolarizzazioni. Il Giudice riduce l'importo riconosciuto al professionista seguendo la tariffa a scaglioni richiesta dall'opponente, come previsto dall'art. 11 del d.m. 30/5/2002, e divide le spese tra le parti.
La questione viene portata in Cassazione, dove viene confermata la decisione del Tribunale in linea con la giurisprudenza consolidata, stabilendo che la liquidazione del compenso per consulenze su costruzioni edili segue un criterio unico per questioni collegate e che, in caso di valore determinato, si applica un criterio a scaglioni anziché a vacazioni.
Per quanto riguarda la decurtazione per il ritardo nella consegna, la Corte ribadisce che questa costituisce una sanzione per scoraggiare comportamenti inadeguati degli ausiliari del giudice, evitando ritardi processuali che violerebbero il principio del "giusto processo". Anche in caso di lieve ritardo, la decurtazione deve essere applicata senza discrezionalità.
Il Collegio respinge il ricorso in base alle argomentazioni presentate, confermando la decisione in questione e riconoscendo la validità delle disposizioni normative e delle regole applicate nella valutazione dei compensi e delle penali per il ritardo nella consegna delle relazioni. (Cass. civ., sez. II, ord., 6 marzo 2024, n. 5991).