Istruttore di nuoto colpisce un allievo: la Federazione Nazionale deve fornire copertura assicurativa
La copertura assicurativa della responsabilità civile opera anche per fatti volontari e non accidentali. Così si è espressa la Cassazione (sez. III, ord., 12 marzo 2024, n. 6523)

La Federazione Italiana di Nuoto veniva convocata in giudizio per il risarcimento dei danni, previo accertamento del suo inadempimento all’obbligo di fornire una copertura assicurativa da responsabilità civile all’istruttore che era stato condannato per lesioni colpose avendo colpito accidentalmente al volto un allievo durante un allenamento. La vicenda era infatti costata all’istruttore 500 euro di multa, 2mila euro (oltre accessori) di spese legali e 10mila euro a titolo di provvisionale per il risarcimento danni al ragazzo.
L FIN non aveva infatti comunicato alla Sportass (alla quale è subentrato l’INAIL) il numero e i tabulati dei tesserati per l’anno di rifermento e quindi l’istruttore non si era potuto avvalere della polizza assicurativa.
Il Tribunale accoglieva la domanda dell’istruttore, così come la Corte d’appello. La questione è dunque giunta all’attenzione della Suprema Corte.
La FIN in particolare sostiene che la copertura assicurativa non poteva essere attivata perché il fatto non era stato accidentale ma volontario. Il Tribunale penale aveva infatti condannato l’istruttore per il reato di lesioni colpose, escludendo il caso fortuito, stante la prevedibilità dell’evento, e, quindi, ritenendo sussistente la colpa cosciente, per aver lanciato la palla dal bordo piscina in direzione della parte offesa, colpendola al mento, allo scopo di richiamarne l’attenzione. La doglianza risulta però inammissibile poiché generica e non spiega come tale passaggio sia determinante ai fini della decisione. Difatti, spiega la sentenza, «l’obbligazione dell’assicuratore non sorge se il fatto illecito che origina il danno ha natura dolosa; il danno che deriva da fatto colposo, benché connotato da colpa anche grave o gravissima, per contro, vi rientra».
Per escludere dalla copertura assicurativa fatti dovuti a colpa grave dell’assicurato occorre una specifica previsione contrattuale espressa.
In conclusione, la Corte rigetta il ricorso confermando di fatto la condanna della Federazione a risarcire l’istruttore di nuoto.