Ha diritto il condominio al risarcimento del danno perché non ha usufruito delle detrazioni fiscali?

Il Tribunale di Roma ha riconosciuto il risarcimento del danno al condominio derivante dalla lesione a un’aspettativa legittima, seppure in misura ridotta del 70% del bonus in astratto riconoscibile.

Ha diritto il condominio al risarcimento del danno perché non ha usufruito delle detrazioni fiscali?

Nel caso risolto dal giudice romano, il condominio aveva richiesto la risoluzione del contratto con un'impresa di appalti per grave inadempimento. L’azienda appaltatrice si era impegnata a eseguire lavori di ristrutturazione in cambio della cessione dei crediti fiscali derivanti dal bonus facciate. Tuttavia, l'impresa ha contestato la richiesta di risoluzione sostenendo che i cambiamenti normativi intervenuti avevano reso impossibile lo sconto dei bonus ceduti dalle aziende committenti.

Infatti, le modifiche legislative hanno ostacolato l'utilizzo dei crediti fiscali da parte delle imprese appaltatrici a causa della rinuncia degli istituti bancari a scontarli. Questo ha complicato il meccanismo di pagamento dei lavori e ritardando, così, l'avvio delle opere.

Il Tribunale ha riconosciuto che il mutamento legislativo ha comportato notevoli oneri per la società appaltatrice nell’eseguire la prestazione, e tale riconoscimento è avvenuto anche da parte del condominio che per far fronte a ciò aveva sottoposto a delibera la concessione di un prestito “ponte”. Mediante tale prestito, infatti, il condominio cercava di dare avvio ai lavori e, a tal fine, inviava il testo della delibera. La società appaltatrice rimaneva silente e il condominio provvedeva con una prima diffida ad adempiere che, però, rimaneva senza risposta. Di conseguenza, il Tribunale dichiarava la risoluzione del contratto per inadempimento, perché nonostante il prestito ponte messo a disposizione del condominio, la ditta non aveva proseguito i lavori.

Il Tribunale ha riconosciuto il danno dovuto alla perdita dell'opportunità di godere del bonus fiscale non maturato. Tuttavia, anche in considerazione del fatto che il condominio non aveva fornito adeguata prova del fatto che, a causa del ritardo, non aveva potuto usufruire di altri bonus fiscali, il giudice determina l'importo del risarcimento al 70% del bonus astrattamente dovuto. A questa somma è stata aggiunta la differenza tra i pagamenti già effettuati e il valore effettivo delle opere realizzate. (Trib. Roma, sent., 13 febbraio 2024, n. 21607)

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