Filiazione: la (in)capacità di testimoniare della madre
Nel contesto delle testimonianze nel processo civile, l'incapacità a testimoniare può sussistere quando il teste è direttamente coinvolto nell'argomento in questione a causa di un interesse personale attuale e concreto, simile all'interesse ad azione e contraddizione definito dall'articolo 100 del codice di procedura civile.

Pertanto, nel caso di un processo che riguardi la richiesta di risarcimento danni avanzata da una figlia a seguito del ritardo nel riconoscimento della paternità biologica da parte del padre, l'incapacità di testimoniare della madre deve essere esclusa se il processo verte sulla violazione degli obblighi morali e materiali derivanti dalla filiazione tra il padre e la figlia, escludendo qualsiasi interferenza dell'interesse personale della madre.
La Corte suprema di cassazione ha affermato questo principio di diritto. La questione si riferisce al caso di una figlia che scopre di essere figlia di un uomo diverso da quello che credeva fosse il padre fino alla sua maggiore età. Inizialmente, il Tribunale aveva condannato il presunto padre biologico al risarcimento per i danni morali, biologici ed esistenziali, ma la Corte d'appello ha concluso che la figlia non aveva fornito prove adeguate a sostenere la sua pretesa.
Il ricorso alla Corte suprema era mirato a contestare la decisione secondo cui la madre sarebbe stata incapace a testimoniare nell’ambito del processo. La Corte ha chiarito che l'incapacità di testimoniare si applica solo a coloro la cui testimonianza potrebbe essere chiesta da altre parti coinvolte nel processo, sia come parte dell'accusa o come difesa, escludendo quindi la madre nel caso di discussione sulla filiazione tra padre e figlia.
Inoltre, ha specificato che le dichiarazioni della madre hanno un valore probatorio complementare. La valutazione riguardo alla capacità di testimoniare della madre nel contesto della controversia sulla paternità tardiva era quindi legata alla relazione diretta con la questione specifica dibattuta nel processo, escludendo qualsiasi interferenza di un interesse personale non rilevante. (Cass. civ., sez. I, ord., 18 marzo 2024, n. 7171)