È applicabile la Convenzione di Montereal anche in caso di cancellazione del volo?
Nell’ordinanza pronunciata dalla Cassazione viene analizzata la questione dell’applicabilità della Convenzione di Montereal anche nel caso di cancellazione del volo e non solo di ritardo, andando anche a toccare profili di risarcimento del danno.

Un ricorso presentato da due acquirenti di un volo di andata e ritorno per Siviglia da Bologna ha dato origine alla disputa. Entrambi i voli, di andata e ritorno, sono stati cancellati, costringendo i due acquirenti a procurarsi un biglietto diverso con un'altra compagnia aerea che prevedeva, per il viaggio di ritorno, uno scalo a Venezia. Hanno anche subito la perdita di un noleggio auto in Spagna, già pagato. Alla base della richiesta di compensazione pecuniaria hanno dedotto l’applicabilità del regolamento dell'Unione Europea n. 261/2004.
Il Giudice di Pace di Bologna ha ritenuto di non essere competente per trattare il caso, orientando verso la giurisdizione irlandese, decisione poi confermata in appello dal Tribunale. La questione sulla competenza giurisdizionale è stata sollevata dalla compagnia aerea la quale ricorre per cassazione.
Nella sentenza dell'appello, il giudice ha escluso l'applicazione della Convenzione di Montréal sui trasporti internazionali, sostenendo che non si trattasse di un ritardo nel volo ma di una cancellazione. Pertanto, la clausola contrattuale individuale sulla giurisdizione in Irlanda avrebbe dovuto essere applicata. Infatti, poiché i passeggeri stavano richiedendo il risarcimento in base al regolamento dell'UE 261/2004, era necessario attenersi alle norme di quest'ultimo in merito alla giurisdizione.
La compagnia aerea, con il ricorso per cassazione, ha lamentato sia la violazione dell'articolo 35 della Convenzione di Montréal e sia la violazione dell'articolo 1362 c.c. I Giudici di legittimità hanno ritenuto fondati i motivi del ricorso e hanno sottolineato che la Convenzione di Montréal si applica anche in casi di risarcimento pecuniario, anche quando il danno deriva non da un ritardo ma da una cancellazione, come nel caso in questione. Richiamando il pronunciamento delle Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che «in tema di trasporto aereo internazionale di persone, la giurisdizione sulla domanda di compensazione pecuniaria e risarcimento del danno per soppressione del volo si individua, anche se il contratto contenga una clausola di proroga della giurisdizione, sulla base dei criteri di collegamento indicati dall'art. 33 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 (ratificata e resa esecutiva in Italia con l. n. 12 del 2004), norma applicabile a tutte le ipotesi di ritardo nel compimento della complessiva operazione di trasporto aereo dedotta in contratto fino alla destinazione finale».
Nel caso specifico, il Regolamento dell'UE non è stato applicabile, in quanto non incide sulle convenzioni a cui gli Stati membri aderiscono specificamente. Di conseguenza, la sentenza è stata annullata e rispedita al Tribunale di Bologna per una nuova valutazione in base alle nuove indicazioni. (Cass. civ., sez. III, ord., 7 marzo 2024, n. 6177)