Due insufficienze e prove di recupero fallite: il TAR conferma la bocciatura
Inutile per lo studente il ricorso presentato al TAR Lombardia contro la mancata ammissione alla quinta superiore. Il voto insufficiente ottenuto in due differenti materie rende indiscutibile la bocciatura, anche dopo il fallimento delle prove di recupero.

La vicenda nasce in una scuola superiore di Milano quando, alla chiusura dell'anno scolastico 2022/2023, uno studente di una quarta prende due gravi insufficienze, in Matematica e in Fisica. Il giudizio viene sospeso con possibilità di recupero, grazie ai corsi organizzati dalla scuola nel mese di giugno. Lo studente però non riesce a superare le prove di recupero sostenute alla fine di agosto: confermati il 4 in Fisica e il 3 in Matematica. La decisione unanime del consiglio di classe è, inevitabilmente, quella della bocciatura.
Il consiglio di classe precisa anche che «lo studente non ha raggiunto gli obiettivi minimi, mostrando gravi e diffuse lacune sia nelle conoscenze teoriche sia nella loro applicazione in contesti semplici». Si tratta di elementi che «concorrono a delineare la personalità e il rendimento scolastico dello studente», ritenuto che «la preparazione complessiva raggiunta dallo studente presenta gravi e diffuse lacune nelle materie di indirizzo, tali da non rendere possibile una proficua frequenza del successivo anno di corso, come è emerso dalle prove di recupero».
Lo studente propone dunque ricorso al TAR Lombardia, ma i giudici rigettano l’impugnazione (TAR Lombardia, sent., 15 gennaio 2024, n. 76).
Come si legge nella sentenza «la considerazione in virtù della quale l'alunno, al termine dell'anno scolastico, risulti aver riportato insufficienze gravi in due materie previste nel programma formativo, e, nella valutazione del consiglio di classe, non aver dato prova del raggiungimento di una preparazione tale da poter affrontare l'anno successivo, costituisce un motivo idoneo a sostenere il giudizio di non ammissione alla classe successiva».
Inoltre, «il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale del consiglio di classe, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, tenuto conto della prefissazione, da parte dello stesso consiglio, di criteri di massima di valutazione, che soprassiedono all'attribuzione del voto». Ciò significa che «la valutazione è sufficientemente espressa mediante l'apposizione del voto numerico o del giudizio, senza che occorra che, in un atto che rappresenta la sintesi di un percorso didattico lungo un anno, il consiglio di classe si dilunghi nel motivare perché valuti insufficienti i risultati raggiunti in relazione alla condizione soggettiva dell'alunno».
E «il giudizio finale non contraddice il lavoro fatto dagli insegnanti e dall'allievo negli anni precedenti e nell'anno scolastico 2022/2023», contrariamente a quanto sostenuto dallo studente, poiché, precisano i giudici, «il giudizio finale è legittimo in ragione degli scarsi risultati raggiunti nell'anno di riferimento, e, nel caso specifico, nell'esame di recupero, ben inteso che il verbale di scrutinio finale è basato sulla valutazione finale o sommativa che è orientata a tirare le somme del processo formativo e a giudicare e valutare quello che è stato appreso nel corso dell'intervento didattico, e non certamente in quello precedente, che è già stato valutato».