Discriminazione nei contributi scolastici: condanna per il Comune
Un Comune è stato condannato per discriminazione poiché collegava il pagamento del contributo per la refezione scolastica e il trasporto scolastico alla presenza di almeno un genitore con cittadinanza italiana o europea.

Le associazioni hanno contestato la delibera comunale sostenendo che fosse discriminatoria nei confronti dei cittadini stranieri residenti nel Comune e aventi figli nelle scuole locali. Il giudice ha concordato con le associazioni, ritenendo che la delibera del Comune fosse discriminatoria e violasse il principio di uguaglianza, in quanto basava l'esenzione dal pagamento del contributo sulla cittadinanza italiana o europea, senza considerare altre condizioni come il reddito. E ha stabilito che escludere le persone solo sulla base della nazionalità fosse irragionevole e contrario al principio di solidarietà.
Il Comune protagonista della vicenda aveva difeso la propria posizione, sostenendo di non negare i bisogni primari ai più indigenti e garantendo l’accesso ai servizi sociali a tutti, indipendentemente dalla residenza e cittadinanza. Tuttavia, il giudice ha respinto questa difesa, affermando che l'esclusione basata sulla nazionalità era discriminatoria, e ha condannato il Comune a restituire le somme versate dalle famiglie escluse dall'esenzione a causa della mancanza del requisito della cittadinanza. Inoltre, anche le associazioni riceveranno un risarcimento di 1.000 euro ciascuna per il danno subito. (Trib. Pescara, ord., 31 gennaio 2024).