Come vanno ripartite le spese straordinarie per il mantenimento dei figli?
Le spese straordinarie devono essere divise proporzionalmente secondo il reddito di ciascun coniuge. Queste spese, non essendo prevedibili, esulano dal normale regime di vita dei figli. Di conseguenza, è giustificato un accertamento giuridico specifico dopo aver proposto specifica azione.

La decisione della Cassazione avviene a seguito di una vicenda giudiziaria iniziata con l’accoglimento, da parte del Tribunale, della domanda attorea e costringendo il convenuto a rimborsare la metà delle spese straordinarie sostenute dalla moglie per il figlio negli ultimi anni. Il Tribunale ha ritenuto che alcune spese, come libri scolastici, viaggi di istruzione, tasse universitarie e altre spese connesse, potessero rientrare nelle spese ordinarie sebbene non previamente concordate perché non quantificabili a monte.
Tuttavia, la Corte d'appello ha ribaltato questa decisione affermando che le spese straordinarie sono quelle che, per la loro importanza e imprevedibilità, non fanno parte del normale regime di vita dei figli. La Corte ha, quindi, ritenuto non rientranti nella nozione di spese straordinarie quelle scolastiche e quelle relative alla frequentazione di un’università privata lontano dal luogo di residenza. Secondo la Corte di Appello, poi, anche le spese mediche non potevano dirsi straordinarie anche alla luce del tenore di vita familiare. Sempre sulla stessa scia, anche le spese sostenute per le attività sportive e per il corso di musica del figlio non erano ritenute straordinarie.
Veniva presentato ricorso per Cassazione, la quale si pronuncia affermando che le spese mediche e scolastiche generali sono in realtà spese straordinarie abituali. Inoltre, ha sottolineato che le spese per l'università lontano da casa possono essere considerate straordinarie a causa dell'imprevedibilità della sede scelta per gli studi.
La Cassazione, quindi, conclude ritenendo che con riguardo al mantenimento dei figli, le spese straordinarie non sono incluse nell'assegno periodico fisso perché non ponderabili al momento dell’erogazione dell’assegno, né prevedibili. E questo anche per garantire il rispetto del principio di proporzionalità e adeguatezza del mantenimento previsto dalla legge.
In definitiva, la Suprema Corte ha accolto il ricorso e annullato la decisione della Corte d'appello competente. (Cass. civ., sez. I, ord., 18 marzo 2024, n. 7169)