Come è fornita la prova della conclusione del contratto?

La Corte di Cassazione analizza la prova della conclusione del contratto in caso di contratti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem da quei contratti per i quali la forma scritta non è richiesta, come per il contratto di noleggio.

Come è fornita la prova della conclusione del contratto?

Due società stipulavano un contratto di noleggio di materiali rimasto, poi, in parte ineseguito riguardo al pagamento del prezzo da parte d della Engeeniring Solutions s.r.l. La Carli produzioni s.r.l. agiva allora per ottenere un decreto ingiuntivo. Questo veniva prontamente opposto dalla controparte che sosteneva l’esistenza di un preventivo accettato e chiedeva, in via riconvenzionale, la ripetizione dell’acconto in precedenza versato poiché ritenuto indebito. La Carli produzioni s.r.l. impugnava avanti la Corte d’ Appello la sentenza emessa dal tribunale ottenendone la riforma e, quindi, la conferma del decreto ingiuntivo nonché la condanna della Engeeniring Solutions s.r.l. a restituire le somme. A sua volta la Engeeniring Solutions s.r.l. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza di appello e, con i motivi dedotti, ha cercato di scardinare la prova dell’esistenza del preventivo accettato e, di conseguenza, del contratto di noleggio.

Nel secondo motivo di ricorso la Engeeniring Solutions s.r.l. ha contestato il fatto che la Corte di Appello non avesse considerato l’eccezione di inesistenza del contratto di noleggio sul quale si fondava la pretesa di pagamento. Secondo la società ricorrente, i giudici d’appello non avrebbero considerato la circostanza per cui il documento non era stato firmato in tutte le pagine, ma solo nell’ultima per cui avrebbero ritenuto concluso un contratto in assenza di una formalizzazione dell’accordo sull’intero contenuto contrattuale.

La questione cruciale riguarda la prova della conclusione del contratto di noleggio che non prevede, ai fini della sua prova, la forma scritta. Quindi, in caso di disconoscimento del documento inviato via fax, come può essere fornita la prova della sua conclusione?

Partendo dalla tesi della formazione progressiva dell’accordo mediante lo scambio di proposta e dell'accettazione espresse con nuovi mezzi di comunicazione della volontà, affermano i Giudici che anche al fax deve essere riconosciuto valore di scrittura privata sia a fini probatori che sostanziali di talché se non è richiesta la forma solenne per la conclusione del contratto, lo stesso è concluso mediante proposta e accettazione scambiate mediante fax.

Nel caso di specie abbiamo una proposta (il preventivo) e un’accettazione (il preventivo firmato) che si sono perfezionate mediante fax e in relazione al quale il destinatario ne disconosce la sottoscrizione. Poiché non vi è un contratto originale sottoscritto, il problema si pone sull’efficacia probatoria del documento fax, ma la Corte afferma che solo nel caso in cui sia richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem allora occorrerà istaurare un procedimento di verifica del documento, non potendosi avvalere di prove per testi o per presunzioni. Ma nel caso di contratti a forma libera come il noleggio, la prova della conclusione del contratto può avvenire attraverso qualsiasi mezzo di prova, inclusi presunzioni gravi, precise e concordanti, non essendo richiesta una forma scritta specifica. Pertanto, il fax, sebbene contestato, può ancora fondare il libero convincimento del giudice. (Cass. civ., sez. II, 5 gennaio 2024, n. 315)

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