Auto acquistata ma mai consegnata: il cliente ha diritto alla restituzione delle rate del finanziamento
I giudici hanno correttamente individuato un collegamento negoziale tra il finanziamento e l’acquisto dell’auto, la cui mancata consegna comporta la nullità del contratto e il conseguente diritto alla restituzione delle rate versate.

Per acquistare una nuova auto, da quasi 50mila euro, l'acquirente otteneva un finanziamento per la somma residua da pagare dopo l'acconto di 20mila. L'auto però non era mai stata consegnata ed egli aveva continuato a pagare le rate del finanziamento. Citava quindi in giudizio la società finanziaria per la condanna alla restituzione delle somme versate, oltre al risarcimento del danno.
Il Tribunale respingeva la domanda che veniva invece accolta dalla Corte d'appello rilevando la nullità del contratto di finanziamento per mancanza di causa.
La società soccombente ha impugnato la decisione dinanzi alla Corte di legittimità sostenendo, da un lato, l'inapplicabilità ratione temporis dell'art.125-quinquies d.lgs. n. 385/1993, nel testo modificato dal d.lgs. n. 141/2010, dall'altro, l'assenza di un collegamento contrattuale tra il finanziamento e l'acquisto del veicolo.
Il ricorso risulta infondato.
La Cassazione, ricorda il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui «affinché possa configurarsi un collegamento negoziale sono necessari due elementi: uno oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale e unitario; e uno soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale (Cass. 5 marzo 2019, n. 6323; Cass. 25 maggio 2023, n. 14561)».
Sul piano processuale, inoltre, l'accertamento della natura, entità, modalità e conseguenze del collegamento negoziale realizzato dalle parti rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito ed è dunque escluso dal sindacato di legittimità.
Correttamente, dunque, la Corte di merito ha valutato l'intero il testo dell'accordo, sottolineando come il contratto di finanziamento indicava specificamente «quale oggetto del contratto, sia il finanziamento del veicolo … sia il prezzo di acquisto … quasi a segnare lo stretto legame funzionale fra il contratto di compravendita e quello di finanziamento».
Il ricorso viene in conclusione rigettato, con la conferma della decisione di seconde cure. (Cass. civ., sez. I, ord., 29 febbraio 2024, n. 5365)