Via libera all’ascensore anche se riduce la larghezza delle scale

Fondamentale non pregiudicare il diritto al pari uso delle parti comuni da parte di tutti i condòmini

Via libera all’ascensore anche se riduce la larghezza delle scale

Legittima l’installazione dell’ascensore anche se riduce la larghezza delle scale del palazzo. Questo il punto fermo fissato dai giudici (sentenza del 4 febbraio 2025 del Tribunale di Nocera Inferiore), chiamati a prendere in esame il contenzioso sorto in uno stabile in Campania e originato dalla prevista riduzione della larghezza delle scale – da 1,10 metri ad 0,80 metri – necessaria per l’installazione dell’ascensore. Per i giudici, difatti, ci si trova di fronte ad una riduzione che non rende le scale inservibili: non provato, quindi, l’opera sia tale da rendere le scale non usufruibili ed accessibili dai condòmini. Senza dimenticare, poi, il notevole vantaggio che la costruzione dell’ascensore è destinato a recare alle persone anziane ed ai disabili abitanti nel palazzo. In generale, comunque, la costruzione e la messa in opera dell’ascensore non può avvenire indiscriminatamente, bensì nel rispetto di determinati presupposti, anche se si tratta di eliminare le cosiddette barriere architettoniche. Di conseguenza, l’ascensore non deve pregiudicare il diritto al pari uso delle parti comuni da parte di tutti i condòmini, per cui è illegittima l’installazione che privi anche un solo condòmino della possibilità di usufruire delle parti comuni. Perciò, l’ascensore, per quanto idoneo a migliorare la fruibilità delle singole proprietà e sebbene sia intenzione installarlo a spese di chi promuove l’iniziativa, non può essere realizzato sacrificando i diritti degli altri condòmini sulle parti comuni o, addirittura, a danno degli immobili dei vari proprietari.

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