Sanzione pagata in misura ridotta: scatta la rinuncia ad eventuali contestazioni rispetto alla sanzione principale e alle sanzioni accessorie

Richiamato il principio secondo cui il pagamento in misura ridotta, conformemente alla costruzione normativa del ‘Codice della strada’, non influenza l’applicazione delle eventuali sanzioni accessorie

Sanzione pagata in misura ridotta: scatta la rinuncia ad eventuali contestazioni rispetto alla sanzione principale e alle sanzioni accessorie

‘Codice della strada’ alla mano, il pagamento della sanzione in misura ridotta, effettuato nelle forme e nei termini previsti dalla norma, comporta implicita rinunzia a far valere qualsiasi contestazione relativa sia alla sanzione principale irrogata sia alla violazione contestata che della prima costituisce il presupposto giuridico, precludendo l’impugnazione anche delle eventuali sanzioni accessorie fondate sulla medesima violazione.
Questa la prospettiva adottata dai giudici (ordinanza numero 32539 del 13 dicembre 2025 della Cassazione) a chiusura del contenzioso sorto a seguito dell’eccesso di velocità addebitato, grazie al ‘telelaser’, ad un automobilista.
Decisivo il riferimento alla constatazione che, conformemente alla previsione del ‘Codice della strada’, l’automobilista ha effettuato il pagamento in misura ridotta. Logico, quindi, affermare che non sono consentiti rimedi giudiziali di sorta avverso la violazione contestata all’automobilista.
Su questo fronte, difatti, i giudici sottolineano che il pagamento della sanzione in misura ridotta, effettuato dal trasgressore, si pone quale alternativa al ricorso amministrativo o giurisdizionale, precludendone l’esperimento.
In sostanza, osservato che il pagamento in questione è stato effettuato, si deve concludere che l’automobilista non poteva, come invece ha fatto, impugnare la sanzione accessoria contestando la sussistenza della violazione principale. Inequivocabile, in questa ottica, il principio secondo cui il pagamento in misura ridotta, conformemente alla costruzione normativa del ‘Codice della strada’, non influenza l’applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, ma comporta soltanto un’incompatibilità (oltre che un’implicita rinunzia) a far valere qualsiasi contestazione relativa sia alla sanzione principale irrogata sia alla violazione contestata, che della prima costituisce il presupposto giuridico.

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