Eccesso di velocità: la taratura periodica basta a certificare il funzionamento dell’autovelox

Non necessaria, precisano i giudici, una verifica di funzionalità distinta e ulteriore rispetto alla taratura periodica

Eccesso di velocità: la taratura periodica basta a certificare il funzionamento dell’autovelox

A fronte di una multa per eccesso di velocità rilevato mediante apparecchiatura elettronica, la taratura periodica dell’apparecchio è elemento sufficiente a dimostrarne il corretto funzionamento. Di conseguenza, in presenza del certificato di omologazione e di quello di taratura, che devono avere cadenza almeno annuale, tocca all’automobilista sanzionato l’onere della prova contraria circa l’eventuale malfunzionamento dell’apparecchiatura, non essendo necessaria, invece, una verifica di funzionalità distinta e ulteriore rispetto alla taratura periodica. Questi i paletti fissati dai giudici (sentenza numero 32458 del 13 dicembre 2024 della Cassazione), i quali hanno inchiodato un automobilista alle sue responsabilità, respingendo definitivamente le obiezioni da lui sollevate a fronte del provvedimento con cui la Prefettura gli ha ingiunto il pagamento di oltre mille euro di multa e gli ha anche inflitto come sanzioni accessorie la decurtazione di sei punti e la sospensione della patente. Sacrosanto, quindi, il verbale di contravvenzione stradale con cui all’automobilista è stata contestato l’eccesso di velocità (ben 42,05 chilometri l’ora oltre il limite consentito) verificato da una postazione fissa con apparecchiatura autovelox. Respinta la tesi proposta dall’avvocato dell’automobilista, tesi secondo cui è illogico ritenere la sola taratura sufficiente, laddove invece è necessaria anche verificare la funzionalità dell’apparecchiatura, essendo, secondo il legale, i due concetti ben differenti e distinti, giacché le verifiche di funzionalità, sia iniziali che periodiche, a differenza delle verifiche di taratura, sono finalizzate a valutare la capacità del veicolo di fornire indicazioni attendibili e devono essere effettuate successivamente alla verifica di taratura. Per i giudici, difatti, elemento sufficiente a dimostrare il corretto funzionamento dell’apparecchio di rilevazione della velocità è la sua taratura periodica. Tanto è vero che in alcuni casi i verbali di contravvenzione sono stati annullati o perché la taratura non risultava mai eseguita o perché essa era risalente nel tempo, mentre si esclude l’illegittimità dei verbali di contravvenzione qualora, a fronte della contestazione circa il corretto funzionamento dell’apparecchiatura, risulti prodotto il certificato di taratura. Di conseguenza, in presenza del certificato di omologazione e di quello di taratura, elementi di per sé sufficienti a dimostrare il corretto funzionamento dell’apparato di rilevazione della velocità, spetta all’automobilista sanzionato l’onere della prova contraria, cioè l’onere di dimostrare il malfunzionamento dell’autovelox. Per quanto concerne il tempo di efficacia delle tarature, esse devono avere una cadenza almeno annuale, come chiarito da specifica circolare del Ministero dell’Interno. Tornando alla vicenda oggetto del processo, i giudici osservano che si è appurato che il certificato di taratura risaliva a sei mesi prima del verbale di contravvenzione, mentre l’automobilista non ha dedotto elementi di prova di segno contrario, e quindi deve presumersi il valido funzionamento dell’apparecchio autovelox.

Ultime news

Mostra di più...