Superbonus: in GU la legge di conversione

Il decreto legislativo n. 212/2023, convertito nella legge n. 17 del 22 febbraio 2024, introduce urgenti disposizioni relative alle agevolazioni fiscali degli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito nella legge n. 77 del 17 luglio 2020.

Superbonus: in GU la legge di conversione

Tra le principali misure che vengono previste nella legge vi sono quelle che riguardano la manovra fiscale per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Per le detrazioni fiscali che riguardano l’eliminazione delle barriere architettoniche, la detrazione viene riconosciuta per interventi che abbiano a oggetto scale, rampe, ascensori, sovrascale e piattaforme elevatrici a condizione che i relativi lavori siano completati entro il 31 dicembre 2025.

La detrazione IRPEF riconosciuta fino a fine dicembre 2025 è nella misura del 75% per le spese sostenute per rimuovere le predette barriere architettoniche anche in assenza di disabili.

Per quanto riguarda il c.d. sismabonus, viene introdotto l’obbligo di assicurazione contro il rischio sismico per quei contribuenti che abbiano usufruito del Superbonus per interventi in quei comuni che sono stati colpiti da sismi nel periodo compreso dal 1 aprile 2009 e nei quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Per richiedere la detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche gli interventi devono rispettare i requisiti individuati dal decreto ministeriale 236/1989 risultante da asseverazioni rilasciate da tecnici abilitati.

Inoltre, sono previste anche altre misure:

  • Un contributo per le spese sostenute nel 2024 in interventi edilizi per i contribuenti con reddito non superiore a 15.000 euro, a condizione che tali interventi, come definiti nell'articolo 119, comma 8-bis, primo periodo del decreto-legge n. 34/2020, abbiano raggiunto almeno il 60% di avanzamento entro il 31 dicembre 2023.
  • L'opzione per la cessione o lo sconto in fattura in alternativa alle detrazioni fiscali, nonché misure specifiche per gli interventi effettuati nei comuni colpiti da eventi sismici. Tali disposizioni si applicano esclusivamente ai lavori che includono demolizione e ricostruzione degli edifici, previa presentazione della richiesta di titolo abilitativo per i lavori edilizi, come indicato nell'articolo 2, comma 2, lettera c) del decreto-legge n. 11/2023 (convertito e modificato dalla legge n. 38/2023).

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