Sulla ripartizione delle spese deliberate dall’assemblea condominiale
Oggetto della controversia in esame è l’impugnazione di una delibera condominiale con la quale un Condominio, formato da otto palazzine multipiano e da un edificio di un solo piano dell’altezza di tre metri fuori terra con lastrico solare, aveva approvato il consuntivo della gestione degli anni 2013-2014.

Il Tribunale rigettava la domanda di annullamento della delibera assembleare, fondando il suo convincimento sulla circostanza che le tabelle millesimali erano state predisposte dal costruttore venditore ed accettate e recepite dagli acquirenti con i singoli atti pubblici d'acquisto; nel caso di specie, l'art. 3 del regolamento condominiale prevedeva che la ripartizione delle spese di ordinaria e straordinaria manutenzione dovesse essere effettuata in proporzione ai millesimi corrispondenti al valore della proprietà esclusiva. La Corte d’Appello di Torino confermata la decisione di primo grado.
Una condomina ricorre, invano, in Cassazione contestando l'erronea applicazione dell'art.1123 c.c. in relazione alla ripartizione delle spese deliberate dall’assemblea condominiale per dotare i tetti delle sette palazzine multipiano di linee vita.
Nella pronuncia in esame viene ricordato che la disciplina legale della ripartizione delle spese per la conservazione ed il godimento delle parti comuni dell'edificio è, in linea di principio, derogabile, con la conseguenza che deve ritenersi legittima la convenzione modificatrice di tale disciplina, contenuta nel regolamento condominiale di natura contrattuale, ovvero nella deliberazione dell'assemblea, quando approvata da tutti i condomini.
Nel caso di specie, il sistema di riparto delle spese condominiali è governato dalle tabelle contrattuali predisposte dal costruttore-venditore, recepite e accettate da ciascun acquirente attraverso singoli contratti di compravendita. La delibera impugnata si pone, dunque, in esecuzione del regolamento condominiale accettato dai condomini nei singoli atti di compravendita, nella parte anche in deroga alle disposizioni di riparto delle spese di cui all’art. 1123 c.c. Il ricorso va pertanto rigettato. (Cass. civ., sez. II, ord., 8 febbraio 2024, n. 3588)