Sottrazione internazionale di minori: il giudice deve valutare in concreto le condizioni di tollerabilità del cambio di vita

Nella controversia legata alla sottrazione internazionale di minori, il giudice deve considerare attentamente diversi elementi prima di ordinare il ritorno del minore nel suo ambiente di vita originario. Questi fattori includono il rapporto con il genitore da cui è stato sottratto, il contesto familiare, le relazioni sociali, le attività quotidiane, l'età e le caratteristiche specifiche del bambino coinvolto.

Sottrazione internazionale di minori: il giudice deve valutare in concreto le condizioni di tollerabilità del cambio di vita

Il caso in questione riguardava un cittadino belga che aveva presentato ricorso per far rientrare la figlia, che non era tornata dopo le vacanze trascorse con la madre in Italia. Dopo il rifiuto iniziale del Tribunale milanese di ordinare il rimpatrio della bambina, il padre ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. La Suprema Corte ha sottolineato che la violazione del diritto di custodia condiviso costituisce un atto illecito di sottrazione internazionale di minori, ribaltando la decisione del Tribunale e ordinando il ritorno immediato della bambina in Belgio. La madre, però, ricorreva a sua volta per Cassazione, sostenendo la presenza di ostacoli al rimpatrio della minore.

I Giudici, nel dirimere la controversia, hanno stabilito che il giudice deve seguire una rigorosa interpretazione degli ostacoli al rimpatrio, evitando di considerare soltanto il trauma psicologico o la sofferenza derivanti dal distacco dal genitore che ha sottratto il minore. È necessario che tali condizioni raggiungano un certo grado di pericolo psichico o di intollerabilità per il minore per essere considerate rilevanti. Evidenziano, i Giudici, che la valutazione della tollerabilità del cambio di vita per il minore non può essere solo teorica, ma deve basarsi sulle condizioni di vita effettive e concrete del bambino sia nel suo contesto originario che in quello in cui è stato portato, considerando anche le relazioni personali, familiari, scolastiche e sociali, tenendo conto dell'età e della personalità del minore.

Nel caso di specie, le valutazioni sulla tollerabilità del rientro in Belgio della minore, secondo il Supremo Collegio, sono state troppo astratte e ipotetiche, mancando di considerazioni reali sulla situazione. Pertanto, la madre, essendo la sola custode della bambina e risiedendo in Italia, ha il diritto di scegliere la residenza della stessa, escludendo così il ritorno obbligatorio in Belgio senza il suo consenso. La Corte ha cassato parzialmente la decisione impugnata e ha respinto la richiesta diretta a ottenere il l’ordine di ritorno della minore in Belgio. (Cass. civ., sez. I., 31 gennaio 2024, n. 2873)

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