Sinistro stradale causato dal motociclista senza patente: chi paga i danni?

La Cassazione (Cass. civ., sez. III, sent., 22 febbraio 2024, n. 4756) chiarisce alcuni principi sulla possibilità per l’assicuratore della r.c.a. di rivalersi nei confronti degli assicurati in virtù delle clausole previste dal contratto.

Sinistro stradale causato dal motociclista senza patente: chi paga i danni?

A seguito di un sinistro stradale, si apriva il processo per il conseguente risarcimento danni. Dalla ricostruzione della dinamica del sinistro, era emerso che il soggetto alla guida di uno dei motocicli coinvolti non era in possesso della patente A al momento del fatto. La compagnia assicurativa, in virtù di tale circostanza, chiedeva che, in caso di accoglimento della domanda, i responsabili civili fossero condannati a tenerla indenne di quanto avrebbe dovuto versare agli attori.

Il Tribunale di Roma accolse la domanda di risarcimento nei confronti dei convenuti, ma rigettò la domanda di rivalsa formulata dalla compagnia assicuratrice ritenendo che non fosse stata fornita la prova di un contratto che prevedesse la rivalsa. La Corte d’appello accolse invece il gravame proposto dalla società sul punto. La questione è giunta all’attenzione della Cassazione.

Secondo il conducente della moto, solo il contraente - e non il conducente - sarebbe esposto all’azione di rivalsa dell’assicuratore. Per la Cassazione però tale motivo di doglianza non può trovare accoglimento. Difatti «il rischio di impoverirsi per dovere risarcire la vittima di un sinistro stradale grava in egual misura sul conducente (art. 2054, commi primo e secondo, c.c.), sul proprietario, sull’usufruttuario, sull’acquirente con patto di riservato dominio (art. 2054, comma terzo, c.c.) e infine sull’utilizzatore in leasing (art. 91 cod. strad.)».

Di conseguenza, «in mancanza di norme che consentano patti in deroga, tutti i suddetti soggetti rientrano nella categoria degli “assicurati”, alla sola condizione che abbiano guidato il veicolo col consenso del proprietario». Per l’effetto di tale affermazione «tutti loro potranno beneficiare della copertura assicurativa in caso di sinistro e tutti saranno esposti all’azione di rivalsa ex art. 144, comma secondo, cod. ass., quando ne ricorrano i presupposti».

In altri termini, riprendendo il principio di diritto affermato dalla pronuncia: «l’assicuratore della r.c.a. può esercitare il diritto di rivalsa di cui all’art. 144 cod. ass. nei confronti di qualsiasi soggetto che abbia la veste di “assicurato” ai sensi dell’art. 1904 c.c.: e dunque il proprietario o comproprietario, il conducente (salvo il caso della circolazione nolente domino), l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore in leasing, anche se tutti costoro siano persone diverso dal contraente della polizza».

Trova invece accoglimento il motivo di ricorso con cui si sostiene che l’assicuratore della r.c.a. può vantare un diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato solo se dimostra che il contratto prevedesse una clausola di esclusione della copertura.

La sentenza impugnata infatti non ha dato traccia dell’accertamento di una clausola contrattuale che escludesse la copertura nel caso il mezzo fosse condotto da soggetto non abilitato, né tantomeno la presenza di una clausola di tale tipo poteva ritenersi sussistente in via presuntiva.

Da ciò discende l’ulteriore principio di diritto cristallizzato dalla Corte secondo cui «l’assicuratore della r.c.a. che agisca in rivalsa nei confronti dell’assicurato, ai sensi dell’art. 144, comma 2, cod. ass., ha l’onere di provare che il contratto conteneva una clausola di delimitazione del rischio, tale da consentirgli nel caso concreto il rifiuto o la riduzione del pagamento dell’indennizzo».

La sentenza impugnata viene in conclusione cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma.

Ultime news

Mostra di più...