Sì alla servitù di parcheggio su fondo altrui
Secondo la Cassazione, è consentita la convenzione di servitù avente ad oggetto il parcheggio di un veicolo sul fondo altrui, purché tale facoltà risulti essere stata attribuita come vantaggio in favore di altro fondo per la sua migliore utilizzazione.

Lo hanno affermato le Sezioni Unite con la sentenza del 13 febbraio 2024, n. 3925, ponendo così fine alla lite avente ad oggetto una servitù di parcheggio, transito e manovra, costituita con atto per notarile e riportata nell’atto di acquisto dell’immobile dell’attore. I giudici di merito avevano infatti rigettato la domanda di nullità della servitù, sottolineando che egli era consapevole della situazione e che non aveva dimostrato l’assenza di utilità del parcheggio.
La Cassazione, pur dando atto di diversi orientamenti, ha aderito alla tesi favorevole alla configurabilità, a determinate condizioni, di una convenzione istitutiva di una siffatta servitù. Ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di servitù, lo schema previsto dall'art. 1027 c.c. non preclude la costituzione, mediante convenzione, di servitù avente ad oggetto il parcheggio di un veicolo sul fondo altrui purché, in base all'esame del titolo e ad una verifica in concreto della situazione di fatto, tale facoltà risulti essere stata attribuita come vantaggio in favore di altro fondo per la sua migliore utilizzazione e sempre che sussistano i requisiti del diritto reale e in particolare la localizzazione».
Secondo i Giudici di legittimità, la Corte d'Appello avrebbe dovuto analizzare specificamente il contenuto della pattuizione secondo la volontà delle parti contraenti e quindi verificare in concreto la sussistenza dei requisiti della servitù. Infatti, è mancato, a monte, l'esame completo della specifica clausola contenuta nell'atto notarile: ad essa e al suo specifico contenuto non si faceva nessun riferimento nella sentenza.
Oltre al problema dell'omessa verifica di tali requisiti, i giudici contestano il mancato approfondimento della localizzazione, non essendo concepibile una servitù di parcheggio che si estenda, a mera discrezione del titolare del fondo dominante, in qualsiasi momento e indistintamente su qualsiasi punto del fondo servente, che finirebbe in tal modo per essere svuotato di ogni possibilità di sfruttamento, finanche mediante accesso al sottosuolo.
In conclusione, non essendosi la Corte territoriale attenuta ai princìpi di diritto, il ricorso è stato accolto e, per l'effetto, il provvedimento è stato cassato con rinvio.