Separazione coniugale: lumi sulla gestione degli assegni familiari per i figli

Il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l’altro coniuge

Separazione coniugale: lumi sulla gestione degli assegni familiari per i figli

Alla luce della riforma del diritto di famiglia, riforma datata 1975, secondo cui il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l’altro coniuge, va precisato che il coniuge affidatario del figlio minorenne ha diritto, a percepire gli assegni familiari corrisposti per tale figlio all’altro coniuge in funzione di un rapporto di lavoro subordinato di cui quest’ultimo sia parte, indipendentemente dall’ammontare del contributo (perequativo) per il mantenimento del figlio, come fissato in sede di separazione consensuale omologata a carico del coniuge non affidatario, salvo che sia diversamente stabilito in modo espresso negli accordi di separazione.
Questo il chiarimento fornito dai giudici (ordinanza numero 19974 del 15 giugno 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso sorto tra due coniugi in separazione e relativo, in particolare, alla spettanza degli assegni familiari alla donna in quanto genitore collocataria dei due figli minori.
Sfavorevoli alla donna le valutazioni dei giudici di merito, per i quali è decisivo il riferimento all’accordo di separazione consensuale con cui i due coniugi hanno inteso convenire che la somma mensile di 450 euro, stabilita quale contributo del padre per il mantenimento dei figli, fosse comprensiva anche degli assegni familiari che egli percepiva dal suo datore di lavoro. Ciò sulla base sia dell’interpretazione letterale dell’accordo, che del successivo comportamento delle parti, avendo l’uomo continuato a richiedere gli assegni familiari mentre la donna non ha mai rivendicato il pagamento di tali assegni.
Questa visione è condivisa e confermata dai magistrati di Cassazione: in sostanza, l’importo di 450 euro, concordato in sede di separazione consensuale, è da ritenere comprensivo degli assegni familiari.
In sostanza, poiché in sede di accordo – caratterizzato da reciproche concessioni – le parti hanno convenuto sulla determinazione dell’importo omnicomprensivo di 450 euro, è logico ritenere che, a fronte della richiesta iniziale della donna per un assegno perequativo di 450 euro oltre agli assegni familiari, la previsione consensuale di 450 euro non può che essere letta nel senso che la somma è destinata a ricomprendere anche gli assegni familiari.
Detto in parole povere, nell’ambito della corretta ricostruzione del quadro interpretativo dell’istituto degli assegni familiari, le parti hanno raggiunto, attraverso la dizione ‘omnia’ che accompagna la quantificazione in 450 euro, un esplicito accordo comprensivo degli assegni familiari.

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