Se il condomino origlia la votazione dell’assemblea, è considerato presente o assente?
Nel caso in cui un condomino si sia allontanato prima della discussione e deliberazione dell’assemblea condominiale, il termine di impugnazione della delibera annullabile non coincide con quello della sua adozione.

Nel caso di specie, un condomino aveva deciso di impugnare la delibera dell'assemblea concernente nuove regole per l'uso degli spazi condominiali, in particolare per quanto riguarda le aree comuni di parcheggio nonché la nomina dell'amministratore. Il condominio, nel costituirsi in giudizio, contestava la tardività della richiesta di annullamento, sostenendo che non era stata rispettata la scadenza di 30 giorni per impugnare la delibera. La sentenza di primo grado respingeva la richiesta del condomino, confermata successivamente anche dalla Corte d'appello, che ha deciso sul ricorso presentato, confermando la sentenza precedente e regolando le spese legali in base al principio della soccombenza. La Corte d'appello ha valutato che il termine di 30 giorni per impugnare la delibera doveva decorrere dal giorno in cui la delibera era stata adottata, poiché, nonostante il condomino fosse presente all'inizio dell'assemblea, si era allontanato senza partecipare al voto, ma avendo preso visione di quanto era stato deciso. Inoltre, la Corte ha sottolineato che il verbale non poteva rilevare per il condomino appellante, in quanto lo stesso aveva dichiarato di essere presente solo formalmente per evitare il confluire dei suoi millesimi nel computo delle maggioranze. Contro la decisione della Corte d'appello è stato presentato un ricorso per Cassazione.
La Suprema Corte ha sottolineato che, se è indiscutibile che il condomino si era allontanato prima che venissero discussi e votati i punti contestati, il termine per impugnare la delibera non poteva decorrere dalla data di adozione della stessa, come erroneamente stabilito dalla Corte d'appello. I Giudici di legittimità hanno ribadito che la presenza del condomino durante l'assemblea non implica la partecipazione alla deliberazione medesima se lo stessi si allontana in modo dichiarato e non ha preso parte alla votazione. Di conseguenza, il termine di 30 giorni per impugnare le delibere annullabili non può coincidere con la data di adozione della delibera contestata, poiché il condomino doveva essere considerato assente in quel momento. La Cassazione ha dichiarato la sentenza impugnata nulla e ha rinviato il caso alla Corte d'appello per una nuova decisione e una nuova regolamentazione delle spese legali. (Cass. civ., sez. II, ord., 15 febbraio 2024, n. 4191)