Sbarca a Lampedusa e non viene informato sulla protezione internazionale: no al trattenimento
Nel 2022, un cittadino tunisino arrivò a Lampedusa su un'imbarcazione. Dopo lo sbarco, la Questura di Agrigento lo sottopose a un controllo. Durante l’udienza per la convalida del trattenimento davanti al Giudice di Pace, l'uomo dichiarò di non essere stato informato sulla possibilità di richiedere la protezione internazionale e chiese di avanzare tale richiesta.

Il Giudice di Pace convalidò il trattenimento poiché riteneva che sussistessero le condizioni previste dall'articolo 13 del d.lgs. n. 286/1998 e che non vi fossero profili di evidente illegittimità riguardo al decreto di respingimento. Dal foglio informativo risultava che lo straniero era in Italia per cercare lavoro e non aveva chiesto protezione internazionale, avendo ricevuto le informazioni necessarie in merito.
La questione riguardante gli obblighi informativi imposti alle autorità competenti in favore degli stranieri o apolidi presenti ai valichi di frontiera in entrata nel territorio nazionale è stata portata alla Cassazione, che ha accolto il ricorso stabilendo che: secondo l'articolo 10-ter del d.lgs. n. 286/1998, tutti gli stranieri soccorsi presso i punti di crisi devono ricevere informazioni complete sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione Europea e sulla possibilità di rimpatrio assistito. Questo obbligo è finalizzato a garantire la correttezza delle procedure di identificazione e a ridurre i potenziali errori operativi, e sussiste anche se lo straniero non ha espresso il desiderio di richiedere protezione internazionale, a condizione che non si sia manifestata chiaramente una volontà contraria in modo inequivocabile. È indispensabile che l'informazione venga fornita in modo esaustivo e comprensibile, includendo dettagli sulla lingua usata, la presenza di interpreti o mediatori culturali. La mancanza di dettagli chiari sulle modalità di informazione durante il respingimento o il trattenimento non soddisfa l'obbligo di informativa richiesto.