Sinistro stradale: colpevole anche il proprietario che ha permesso la circolazione del veicolo privo della revisione
Il proprietario del mezzo deve astenersi sia dal metterlo personalmente in circolazione sia dal permettere che lo facciano altri

A fronte di un incidente stradale, il proprietario che abbia consentito la circolazione di un veicolo privo della revisione obbligatoria è corresponsabile dei danni conseguenti al sinistro in cui esso sia rimasto coinvolto, sempre che l’evento dannoso rappresenti la concretizzazione del rischio che il comportamento doveroso omesso mirava ad evitare. Questo il chiarimento fornito dai giudici (ordinanza numero 27903 del 29 ottobre 2024 della Cassazione), i quali hanno preso in esame il contenzioso relativo ad un sinistro stradale occorso ad una ‘Ferrari’ condotta da un soggetto che non era il proprietario, che a sua volta è stato ritenuto corresponsabile al 50 per cento per avere consentito la circolazione del veicolo in mancanza della prescritta revisione. Decisivo anche il quadro tracciato dagli accertamenti effettuati dalla Polizia Stradale, accertamenti da cui non sono emersi, in merito all’origine del sinistro, fattori causali alternativi alla condotta di guida del conducente. Per i giudici la chiave di lettura della vicenda è chiarissima: si è appurata una responsabilità del conducente, allo stesso tempo è logico desumere un concorso di responsabilità del proprietario, colpevole di avere permesso la circolazione del veicolo, pur nella consapevolezza che esso, per l’assenza della prescritta revisione, non potesse essere posto in circolazione. Con riferimento, poi, all’obbligo della revisione, trattasi di prescrizione che è posta a presidio della sicurezza della circolazione stradale, posto che solo tramite la revisione può essere verificato lo stato manutentivo del veicolo con il decorrere del tempo, e quindi la sua idoneità a poter circolare, verificando che le sue condizioni non determinino un incremento del pericolo insito nella circolazione stradale. Di conseguenza, nella vicenda in esame, il proprietario del mezzo avrebbe dovuto astenersi sia dal metterlo personalmente in circolazione sia dal permettere che altri lo facessero, così che avere consentito ad un terzo di condurre la vettura da una città ad un’altra, al fine di procurarne la vendita, in presenza di una situazione di contrasto con le regole precauzionali poste in maniera assoluta dal ‘Codice della Strada’, implica che questi si sia volontariamente esposto ad un rischio, nella consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la probabilità che si produca a proprio danno un evento pregiudizievole.