Riforma Cartabia: risarcimento danni del genitore inadempiente

La c.d. riforma Cartabia ha previsto un rimedio per il caso in cui, pur in presenza di statuizioni del giudice riguardo al mantenimento dei figli o al loro affidamento, un genitore non vi si attenga.

Riforma Cartabia: risarcimento danni del genitore inadempiente

Nel caso in cui siano posti in essere atti che arrechino pregiudizio al minore o che comunque siano di ostacolo all’affidamento o al mantenimento del minore, il giudice d’ufficio può modificare tali provvedimenti. Inoltre, sempre in un’ottica di tutela dei minori, il giudice può: ammonire il genitore inadempiente, individuare la somma di denaro dovuta dal genitore inadempiente per ogni giorno di ritardo nell’osservanza del provvedimento, infine, condannare il genitore inadempiente a pagar una sanzione pecuniaria ricompresa tra un minimo di 75 euro e un massimo di 5.000 euro a favore della cassa delle ammende. Inoltre, il genitore inadempiente può essere condannato a risarcire il danno in favore dell’altro genitore o del figlio.

La riforma Cartabia ha apportato importanti modifiche al concetto di "gravi inadempienze" che possono sollecitare l'intervento del giudice. A differenza della normativa precedente, le "gravi inadempienze" non si limitano più alle violazioni degli obblighi di natura infungibile relativi alla responsabilità genitoriale e all'affidamento dei minori, ma possono includere anche le violazioni di natura economica. Viene così superato il precedente orientamento espresso dalla Corte Costituzionale, che aveva stabilito che il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento dei figli, già sanzionato penalmente, non dovesse rientrare nel novero delle condotte inadempienti punibili con sanzioni pecuniarie dalla Cassa delle Ammende. Con le riforma Cartabia anche le violazioni di natura economica rientrano tra le "gravi inadempienze", ampliando quindi la portata delle condotte per le quali può essere irrogata la sanzione pecuniaria. Il giudice ha il potere di individuare la somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza, inclusi eventuali ritardi nel pagamento. Tale misura è un deterrente, perché costringe l'obbligato al rispetto dei provvedimenti emessi dal giudice. Questi provvedimenti possono essere impugnati secondo le modalità previste per i ricorsi ordinari. La norma va interpretata come riferita ai mezzi tradizionali di impugnazione applicabili alle disposizioni formali dei provvedimenti in cui le misure sono emesse. I provvedimenti previsti dalla norma sono quindi sempre impugnabili secondo le forme previste per il tipo di provvedimento emesso. Per quanto riguarda l'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento del minore e alle controversie sulla responsabilità genitoriale, il giudice competente è quello del procedimento in corso, in composizione monocratica. Se non è in corso alcun procedimento, il giudice monocratico competente è quello che ha emesso il provvedimento da attuare o, in caso di trasferimento del minore, il tribunale del luogo di residenza abituale del minore.

La domanda va presentata mediante ricorso accompagnato dalle documentazioni specifiche indicate nell'art. 473-bis.12, in base alle circostanze del caso. Quindi, la misura di coercizione indiretta prevista dalla riforma ha una funzione principalmente sanzionatoria, volta a punire la disobbedienza alle decisioni giudiziarie e a stimolare il debitore al rispetto dei propri obblighi stabiliti in sede giudiziale.

Ultime news

Mostra di più...