Revisione dell’assegno di divorzio
In caso di accoglimento del reclamo sulla revisione dell’importo dell’assegno di divorzio, da quando decorre il nuovo importo?
Una coppia con due figli – uno maggiorenne e l’altro ancora minorenne - agisce in giudizio per chiedere lo scioglimento del matrimonio. Il Tribunale, concedendolo, affida i figli a entrambi i genitori. Per le questioni di ordinaria gestione i genitori avevano la possibilità di decidere in via autonoma, mentre in caso di decisioni di maggior interesse queste dovevano essere prese di comune accordo tra i due. La casa familiare veniva assegnata alla madre così come il collocamento dei figli con la conseguente regolamentazione delle visite del padre. Veniva anche stabilito un contributo di euro 500 che il padre doveva corrispondere mensilmente per mantenere i figli. Il padre proponeva ricorso e il Tribunale modificava le condizioni di cui sopra disponendo che ambedue i genitori provvedessero al mantenimento ordinario del figlio con lui convivente; infatti, il maggiore abitava con il padre, mente il minore con la madre. La madre, a seguito del mutamento delle condizioni, proponeva reclamo perché aveva subito un peggioramento economico delle condizioni. La Corte di appello, in parziale accoglimento del reclamo, disponeva il contributo mensile dovuto dall’ex marito per il mantenimento del figlio convivente con la madre in euro 450. L’ex marito proponeva quindi ricorso per cassazione lamentando che la Corte di appello, sebbene avesse riconosciuto che ambedue i figli vivessero uno con il padre e l’altro con la madre, aveva poi disposto un assegno di euro 450 a favore del figlio convivente con la madre sull’erroneo presupposto di un mutamento in peggio delle condizioni economiche di questa.
L’uomo sostiene che l’ex moglie non avesse pagato il rimborso del mutuo relativo alla casa coniugale che aveva comportato la relativa vendita e che, quindi, era lui stesso a pagare il canone locatizio.
Secondo i Giudici di cassazione per quanto riguarda la vendita della casa coniugale e il conseguente rapporto di locazione, la Corte di appello ha già motivato sul puto con riguardo alle mutate condizioni della ex moglie.
Quanto invece alla revisione dell’assegno di divorzio, il diritto alla percezione da parte di un coniuge e l’obbligo a corrisponderlo spettante all’altro, conserva la propria efficacia fin tanto che non vi sia la modifica del provvedimento che lo ha disposto. Non rileva il momento in cui sono venuti a esistenza i presupposti per la modifica o l’estinzione dell’assegno; quindi, la decisione giudiziaria di revisione non potrà aver efficacia antecedente, ma solo a far data dalla decisione medesima. Nel caso di specie, però la Corte di appello ha fissato la decorrenza dell’aumento del contributo al mantenimento del figlio minorenne, convivente con la madre, in data antecedente al peggioramento economico della situazione dell’ex moglie che ha poi comportato l’accoglimento del reclamo. Per questo motivo, concludono i Giudici, il provvedimento deve essere cassato con rinvio sul punto alla Corte di appello. (Cass. civ., sez. I, 18 gennaio 2024, n. 1890)