Ragazza investita e uccisa dolosamente: i genitori possono chiedere i danni all’assicurazione?
In tema di RCA, la garanzia assicurativa copre, nei soli confronti del danneggiato, anche il danno dolosamente provocato

La Corte d’appello aveva confermato il rigetto della richiesta di risarcimento proposta dalla famiglia di una vittima nei confronti della compagnia assicurativa, per i danni subiti a seguito dell’investimento in cui la ragazza perse la vita. Dalla ricostruzione della vicenda è emerso che la ragazza, mentre camminava lungo una strada, veniva affiancata e poi inseguita da un’auto. L’uomo alla guida l’aveva insultata e minacciata e una volta raggiunta presso un campo, la investiva per due volte, colpendola infine con calci al volto mentre era intrappolata sotto l’auto.
La richiesta di risarcimento della famiglia veniva accolta soltanto nei confronti dell’uomo, poiché la compagnia assicurativa veniva esonerata da ogni obbligo assicurativo perché l’investimento era avvenuto in un’area non adibita a pubblico transito.
La famiglia ha proposto ricorso in Cassazione.
Per i giudici della Cassazione non è sostenibile che l’investimento di cui fu vittima la ragazza non rilevi, ai fini dell’azione diretta contro l’assicuratore, solo perché ha avuto luogo in un campo arato, quale area non “aperta all’uso pubblico” e quindi «non ordinariamente adibita a transito veicolare».
Il Supremo Collegio ha infatti sentenziato «l’irrilevanza della natura pubblica o privata dell’area di circolazione», così come «del tipo di uso» del veicolo. Di conseguenza, è «l’utilizzazione del veicolo in modo conforme alla sua funzione abituale ad assumere fondamentale rilievo costituendo, in luogo di quello del «numero indeterminato di persone», il criterio di equiparazione alle strade di uso pubblico di ogni altra area o spazio ove sia avvenuto il sinistro».
In conclusione, accogliendo il ricorso della famiglia, la Cassazione afferma il principio di diritto secondo cui «in tema di assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, la garanzia assicurativa copre, nei soli confronti del danneggiato e non pure del responsabile, anche il danno dolosamente provocato da quest’ultimo, risultando irrilevante pure la circostanza che l’area di circolazione non risulti ordinariamente adibita a transito veicolare, purché l’utilizzazione del veicolo sia conforme alla sua funzione abituale, ciò che accade allorché il danno sia determinato dal movimento del veicolo, sia pure in modo improprio rispetto alla sua natura di mezzo di trasporto» (Cass. civ., sez. III, sent., 17 aprile 2024, n. 10394).