Quali sono i requisiti per procedere all’adozione di maggiorenne?
Oggetto dell’ordinanza in esame è l’adozione di una pronipote, ormai maggiorenne, da parte di un famoso fondatore di una Casa di moda.

Con l’ordinanza in oggetto la Corte di Cassazione ricorda che «per procedere all’adozione di maggiorenne occorre, oltre al consenso dell’adottante e dell’adottando, soggetti tra i quali si costituisce il rapporto adottivo, l’assenso dei genitori dell’adottando, del coniuge dell’adottante e di quello dell’adottando non separati legalmente, nonché dei figli maggiorenni dell’adottante, quali soggetti che subiscono rilevanti ripercussioni di status, proprio in seguito all’adozione; il Tribunale può ugualmente pronunciare l’adozione, se ritiene ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando il rifiuto dell’assenso da parte dei genitori o dei discendenti dell’adottante».
Nell’adozione di persone maggiori di età, inoltre, al giudice non è attribuito alcun discrezionale apprezzamento dell’interesse della persona dell’adottando, «né possono essere effettuati quegli incisivi controlli previsti per l’adozione di minori, che significativamente rispecchiano la diversità di presupposti e di finalità dei due istituti». L’art. 298 comma 2 stabilisce poi che, «finché il decreto non è emanato, tanto l’adottante quanto l’adottando possono revocare il consenso»; e questa Corte ha affermato che, «nel procedimento di adozione di persona maggiorenne disciplinato dagli articoli 291 e seguenti (nuovo testo) del codice civile, la revoca del consenso dell’adottante o dell’adottato deve essere espressa prima della pronuncia del tribunale e non anche prima della pronuncia della Corte d’appello in Sede di reclamo, essendo questa ultima meramente eventuale e non potendosi consentire che un atto dispositivo della parte ponga nel nulla il provvedimento del tribunale» (Cass. n. 1133/1988). Quindi, dopo la sentenza del Tribunale che pronuncia l’adozione, la revoca del consenso, dell’adottante o dell’adottando, è irrilevante in quanto è già intervenuta la sentenza di adozione, costitutiva dello status. (Cass. civ., sez. I, ord., 12 febbraio 2024, n. 3766)