Prelievi indebiti dal conto corrente: la prescrizione salva la banca
A fronte della nullità del contratto di conto corrente, i giudici di merito non potevano escludere l’esame dell’eccezione di prescrizione invocata dalla banca

Una società chiedeva al Tribunale di accertare l'illegittimità di alcuni addebiti operati sul conto corrente da essa intrattenuto con una banca. Il Giudice accertava la nullità parziale del contratto per interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, commissione di massimo scoperto e spettanza convenute per i c.d. giorni valuti. Rideterminava quindi il saldo del conto corrente e condannava la banca a restituire la somma di oltre 466mila euro.
La sentenza è stata riformata dalla Corte di appello di Lecce con sentenza poi impugnata dalla banca in Cassazione.
La Suprema Corte conferma che le domande di accertamento della nullità delle clausole del contratto di conto corrente e di determinazione del saldo avevano natura autonoma rispetto a quella di restituzione del saldo. Sulla base di questa premessa, accoglie il ricorso nella parte in cui la banca invoca l’avvenuta prescrizione.
Precisano infatti gli Ermellini che «l'interesse a invocare la prescrizione prima che il correntista agisca per la condanna al pagamento di quanto a lui spettante è speculare a quello che giustifica, per il correntista stesso, la proposizione della domanda di ricalcolo del saldo». Come il correntista ha un interesse giuridicamente apprezzabile a vedere rideterminato l'ammontare del saldo del conto corrente a seguito di prelievi illegittimi, così anche la banca ha un «interesse meritevole di considerazione a che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione e che, per tale ragione, sono tuttora idonei a incidere sulla quantificazione del saldo in contestazione».
La sentenza viene dunque in tal senso cassata con rinvio alla Corte d’appello per un nuovo giudizio sulla questione (Cass. civ., sez. I, ord., 11 aprile 2024, n. 9756).