Possibile circolare con targa straniera che sostituisce quella italiana non radiata dal PRA
Nel caso in cui la targa di un veicolo non venga radiata dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) e il veicolo circoli con una targa straniera, non si configura l'infrazione relativa alla circolazione con targa non propria.

Se un veicolo circola con una targa regolarmente registrata in uno Stato estero, anche se precedentemente era stato registrato in Italia presso il P.R.A., non si configura l'illecito di cui all'art. 100 comma, 12, C.d.S., ma si tratta di una diversa fattispecie contemplata dall'art. 103 del Codice della Strada.
È quanto affermato dai Giudici di Cassazione nel dirimere la causa dedotta da una società di trasporto che aveva messo in circolazione una motrice con rimorchio, veicoli iscritti al P.R.A. con targhe e documenti intestati alla stessa società. Tuttavia, al momento del controllo, i due veicoli risultavano dotati di targa polacca. L'autorità competente aveva quindi emesso una sanzione sostenendo che si configurasse la circolazione di un autoveicolo con targa non propria, in quanto diversa da quella prevista dalla legge italiana per l'identificazione del veicolo.
La società ricorrente sosteneva che le targhe dei veicoli erano regolarmente registrate e rilasciate in Polonia, trovandosi in viaggio in Italia per un regolare contratto di noleggio temporaneo. Inoltre, la società ricorrente sosteneva che l'unico rimprovero poteva essere quello di non aver comunicato tempestivamente al P.R.A. l'esportazione dei veicoli all'estero. Nonostante le argomentazioni della società, sia il Giudice di Pace che il giudice di appello hanno respinto l'opposizione, sottolineando che la circolazione con targa non propria si verifica quando la targa è diversa da quella legittima del veicolo, non essendo state radiate le vecchie targhe dai registri del P.R.A.
In seguito, la società ha presentato ricorso per cassazione sostenendo che le targhe erano state rilasciate dalle competenti autorità polacche e che l'infrazione contestata non doveva essere applicata, ma piuttosto la fattispecie andava ricompresa sotto l’egida dell'art. 103 del C.d.S., riguardante l'omessa comunicazione al P.R.A. dell'esportazione del veicolo.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società, determinando che l'art. 100 comma 12 C.d.S. si applica solo quando la targa appartiene a un altro veicolo o è contraffatta. Inoltre, ha precisato che la mancata radiazione delle targhe italiane dai registri del P.R.A. rappresentava un'inerzia del proprietario sanzionabile autonomamente dall'art. 103 C.d.S., non rientrando nell'ambito dell'infrazione prevista dall'art. 100, comma 12. (Cass. civ., sez. II, sent. 23 febbraio 2024, n. 4811)