Lesioni di non lieve entità: il Consiglio di Stato sospenda il parere sulla Tabella Unica Nazionale

Il Consiglio di Stato ha sospeso il parere consultivo, precedentemente espresso, relativo sullo schema di decreto “Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209”.

Lesioni di non lieve entità: il Consiglio di Stato sospenda il parere sulla Tabella Unica Nazionale

L'Adunanza della Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato, tenutasi il 13 febbraio scorso, era destinata a fornire un parere sul predetto schema riguardante la valutazione pecuniaria delle lesioni di non lieve gravità (10-100% del danno biologico) ai sensi dell'articolo 138, comma 1 C.d.A. purtroppo, il parere emesso dal Consiglio di Stato non era quello atteso poiché sin dal 2005 era aspettata l’approvazione della Tabella Unica Nazionale.

Il Consiglio di Stato non solo ha sottolineato che il termine previsto dalla l. n. 15 del 2022 per l’adozione non era perentorio, ma ha anche richiamato le finalità sottese all’intervento (art. 138 C.d.A.) ovvero: «a) garantire il diritto delle vittime […] a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subìto [e] b) razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori». Questi due obiettivi, spiega il Consiglio, non si pongono però sullo stesso piano.

L'intervento primario mira a garantire un risarcimento effettivo e congruo, evitando valutazioni al ribasso rispetto alle precedenti disposizioni. L'uniformità e la certezza nella liquidazione dei danni non patrimoniali non devono compromettere l'equità del risarcimento per le vittime di incidenti o di malpractice. Il Consiglio di Stato ha inoltre sottolineato la necessità di una concertazione interministeriale adeguata, evidenziando un intervento formale e poco articolato del Ministero della Giustizia. A causa di ciò, la sospensione del parere è stata ritenuta necessaria in attesa di un coordinamento interministeriale più efficace.

Inoltre, il Consiglio di Stato ha evidenziato problemi nella razionalità del calcolo del risarcimento e nell'analisi presentata, sottolineando la mancanza di aggiornamenti dei dati essenziali e una metodologia discutibile. Ha messo in luce che l'effetto di tali decisioni potrebbe danneggiare le vittime anziché offrire un adeguato risarcimento. Pertanto, la sospensione del parere è stata decisa per permettere un'analisi più approfondita e aggiornata dei dati e dei calcoli sottostanti alla Tabella proposta, promuovendo un confronto accurato con i parametri attuali utilizzati nei tribunali e validati dalla giurisprudenza. (Consiglio di Stato, 20/03/2024, n. 194)

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