Le foto dell’investigatore privato dimostrano il tradimento del coniuge
Ai fini dell’addebito della separazione, la violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale è una violazione particolarmente grave. Il coniuge può utilizzare la relazione scritta dell’investigatore privato ingaggiato per dimostrare al giudice il tradimento subito.

Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 4038/2024 (depositata proprio il giorno di S. Valentino), il Tribunale aveva inizialmente accolto la domanda di addebito della separazione proposta dal marito nei confronti della moglie e rigettava la domanda di addebito invocata dalla donna. A seguito della conferma della decisione in sede di appello, è la moglie a portare la vicenda all’attenzione della Suprema Corte.
In particolare, la ricorrente si lamenta per aver i giudici di merito ritenuto provata la sua violazione dell'obbligo di fedeltà. Secondo i giudici, infatti, l’infedeltà era risultata documentata in base alla relazione e al materiale fotografico realizzato da un investigatore privato ingaggiato dal marito.
Il ricorso della donna non trova l’appoggio dei giudici di Piazza Cavour.
Gli elementi probatori portati in giudizio, come la relazione investigativa, sono infatti suscettibili di valutazione rientrante tra le prove atipiche liberamente valutabili nel giudizio civile.
Per riprendere le parole della Corte «la relazione scritta redatta da un investigatore privato è stata utilizzata correttamente dai giudici di merito come prova atipica, avente valore indiziario, ossia è stata valutata unitamente ad altri elementi di prova ritualmente acquisiti». Infatti, le relazioni investigative, compreso il materiale fotografico, sono utilizzabili a fini decisori come previsto dall'art. 2712 c.c., anche in presenza di un disconoscimento della persona contro la quale il materiale fotografico viene realizzato. Quindi nemmeno il disconoscimento esclude l'autonoma valutazione della veridicità di quelle foto da parte del giudice.
In conclusione, il ricorso viene rigettato.